Cessazione della materia del contendere per integrale ristoro del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 105 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, il versamento integrale, da parte dei convenuti, della somma oggetto della pretesa risarcitoria, con il conseguente incasso da parte dell’amministrazione danneggiata, determina la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire. La concretezza e l’attualità del danno, quali elementi strutturali dell’illecito contabile, devono sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione. L’incarico di direzione dei lavori di opera pubblica conferito a un professionista estraneo all’amministrazione lo inserisce temporaneamente nell’apparato organizzativo pubblico, quale organo tecnico e straordinario, con conseguente giurisdizione del giudice contabile. La previa notificazione dell’invito a dedurre costituisce condizione di promovibilità dell’azione, la cui omissione rende l’atto di citazione inammissibile, con rilievo officioso.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società beneficiaria di un contributo regionale, il suo amministratore unico, il direttore dei lavori e una società di diritto estero socia della beneficiaria. La pretesa risarcitoria era pari a euro 141.662,21, corrispondente al finanziamento erogato dalla Regione per la revisione generale di un impianto di risalita.
Secondo l’impianto accusatorio, i lavori sarebbero stati giustificati con documentazione non veritiera e una fattura riferita a operazioni inesistenti, con induzione in errore dell’amministrazione regionale. Nel corso del giudizio, i convenuti hanno rappresentato l’intervenuto accordo transattivo con la Regione e la restituzione delle somme già sequestrate in sede penale. La società estera non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Sulla posizione della società beneficiaria e del suo amministratore, il Collegio rileva che la documentazione contabile versata in atti prova l’avvenuto integrale versamento della somma liquidata in favore della Regione. Il pagamento ha eliminato in radice la ragione della controversia, per sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio: il danno non è più attuale.
La Sezione richiama la pronuncia delle Sezioni riunite n. 27/2021/QM, secondo cui la concretezza e l’attualità del danno postulano un adeguato interesse ad agire, che deve permanere fino alla decisione. Il venir meno di un elemento necessario alla fattispecie di responsabilità impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta del Pubblico Ministero contabile.
Sulla posizione del direttore dei lavori, la Corte rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il professionista estraneo all’amministrazione, incaricato della direzione dei lavori di opera pubblica, è funzionalmente inserito nell’apparato organizzativo dell’ente, con costituzione del rapporto di servizio. Rilevano la soggezione alle direttive degli organi tecnici e i poteri autoritativi di controllo sull’impresa. Il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 3435/2021 e Cass. Sez. Un. n. 1377/2006, estendendo il principio al collaudatore.
Nel merito dell’azione, la Sezione accoglie l’eccezione di improcedibilità: la restituzione documentata della somma ha fatto venir meno l’attualità del danno, con conseguente carenza di una condizione dell’azione. Non si liquida l’assistenza legale, con integrale compensazione delle spese.
Infine, sulla posizione della società estera, il Collegio rileva che né l’atto di citazione né il prodromico invito a dedurre risultano notificati, come attestato dalle relazioni negative dell’autorità diplomatica. L’invito a dedurre è fatto costitutivo dell’atto introduttivo e condizione di promovibilità dell’azione; la sua omissione rende la citazione inammissibile, con rilievo d’ufficio.
Nota della Redazione
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