Accesso agli atti sanitari per la tutela in giudizio del proprio interesse (TAR Sicilia n. 2430 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990, la nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia di quella di interesse all’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La legittimazione va riconosciuta a chiunque dimostri che gli atti richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, essendo il diritto di accesso un bene della vita autonomo rispetto alla situazione legittimante il ricorso giurisdizionale. La strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzo in un giudizio, non è ammesso alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti: l’interesse va valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo.

Il Fatto

La ricorrente ha ricevuto dall’ASP intimata una richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito. Al fine di agire in giudizio a tutela dei propri interessi, ha presentato in data 27 novembre 2025 istanza di accesso agli atti, chiedendo copia dell’autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento, degli atti indicanti la prestazione erogata e la relativa data, del prospetto contabile e di ogni altro documento presupposto o connesso.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. Nel corso del giudizio l’ASP ha osteso solo parte della documentazione, persistendo l’inadempimento quanto all’autocertificazione e agli altri atti richiesti. L’amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che subordina l’accesso alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che la nozione di situazione giuridicamente rilevante non coincide con quella di interesse all’impugnativa e non richiede una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

La legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica. Il diritto di accesso è configurato come interesse a un bene della vita distinto rispetto alla situazione che legittima l’impugnazione dell’atto, con la conseguenza che la strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio e non necessariamente quale strumento di difesa in giudizio (Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017; Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016).

Il Collegio afferma inoltre che, quando l’accesso è preordinato all’utilizzo in un giudizio, non è possibile alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso deve quindi essere valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo perseguito.

Applicando tali principi, il Tribunale rileva che la ricorrente ha dimostrato un interesse qualificato, diretto e personale, e il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse da tutelare. Non emergono ragioni ostative all’accoglimento. Quanto alla mancata ostensione integrale, il Collegio, in assenza di costituzione e di contestazione specifica dell’ASP, ritiene provato l’assunto (CGARS, Sez. giurisdizionale, n. 703 del 2011).

Il ricorso è pertanto accolto: si ordina all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenendo conto della proposizione seriale di cause analoghe. La Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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