Nessun interesse attuale alla perequazione integrale delle pensioni future (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 53 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di attualità dell’interesse la domanda con cui i pensionati chiedano l’accertamento del diritto all’integrale rivalutazione del trattamento pensionistico a decorrere da annualità future, prima che il legislatore sia intervenuto a determinare i relativi criteri perequativi. L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. esige un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non una mera attesa futura. Nel merito, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che limitano la perequazione automatica delle pensioni più elevate difetta del requisito della rilevanza, per la mancanza di un interesse attuale, e, in ogni caso, della non manifesta infondatezza, poiché il modulo di raffreddamento attua un bilanciamento discrezionale tra adeguatezza del trattamento e risorse disponibili, con effetti graduali e proporzionati.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti dipendenti pubblici in quiescenza beneficiari di trattamento pensionistico lordo superiore a quattro volte il minimo INPS, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’integrale rivalutazione della pensione, incisa dagli interventi normativi di cui all’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e all’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, con decorrenza rispettivamente dall’1.1.2026 e dall’1.1.2027.

In via subordinata hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di attualità dell’interesse e, nel merito, l’infondatezza, richiamando la sopravvenuta Corte cost. n. 19/2025.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dal quadro normativo: il legislatore del 2022 ha rideterminato i moduli di perequazione automatica secondo il meccanismo dell’art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, prevedendo percentuali decrescenti per gli importi superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, poi riprese per il triennio 2024-2026 dalla legge di bilancio per il 2024. La disposizione del 2022 è stata sottoposta al sindacato di costituzionalità, conclusosi con la Corte cost. n. 19/2025, che ha dichiarato infondate le questioni.

La domanda principale è respinta in quanto inammissibile. Essa è impostata su una decorrenza futura del diritto preteso, con richiesta di rivalutazione ex tunc delle spettanze: si risolve in un interesse non attuale. Il processo non può essere utilizzato in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli, come affermato dalla Cass. n. 29474/2021, che richiama le Cass. n. 6749/2012, n. 2051/2011 e n. 15355/2010. L’interesse ad agire esige un risultato utile non conseguibile senza l’intervento del giudice, con carattere di attualità.

Anche la domanda subordinata è respinta. Quanto alla decorrenza futura della pretesa, difetta il requisito della rilevanza, per la già rilevata mancanza di interesse attuale. Quanto alla legittimità delle disposizioni in linea generale, difetta la non manifesta infondatezza. I principi espressi dalla Corte cost. n. 19/2025 sull’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 sono validamente applicabili anche all’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, senza ulteriori motivi di illegittimità.

Il modulo di raffreddamento è meno severo di altri già scrutinati e si risolve in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati, senza paralizzare o sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione, neppure per i trattamenti più elevati. Il principio di adeguatezza ex art. 38, secondo comma, Cost. non impone l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti, né la mancata perequazione per un solo anno ne incide di per sé sull’adeguatezza. Il legislatore gode di piena discrezionalità nel bilanciare i valori coinvolti, nel limite delle risorse disponibili.

Da qui la reiezione del ricorso. Le spese di giudizio sono compensate, avuto riguardo alla complessità della questione e al sopravvenuto intervento chiarificatore della Corte costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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