Riscatto titolo di studio senza diritto alla rinuncia con calcolo più favorevole (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 100 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo al magistrato pensionando un diritto potestativo di rinunciare agli effetti pensionistici del riscatto del titolo di studio una volta che l’istituto si sia perfezionato con l’accettazione amministrativa e l’integrale pagamento dell’onere contributivo. La situazione giuridica soggettiva viene meno a seguito del perfezionamento del riscatto, non potendosi ipotizzare la disponibilità del diritto sottostante in un sistema di tipo solidaristico e a ripartizione. La domanda di riliquidazione della pensione diretta a ottenere l’applicazione del metodo misto è, comunque, destinata a essere respinta in forza della clausola di salvaguardia che impone di erogare la prestazione nella misura risultante dal calcolo più favorevole per l’ente, operando una valutazione al momento del pensionamento. La questione di legittimità costituzionale della norma di salvaguardia è manifestamente infondata per contrasto con i principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento.
Il Fatto
Un magistrato ordinario, cessato dal servizio per limiti di età, aveva chiesto di rinunciare agli effetti pensionistici del riscatto del quadriennio di studi universitari perfezionato con decreto ministeriale e con l’integrale pagamento dell’onere mediante trattenute stipendiali. L’obiettivo era evitare il superamento della soglia dei diciotto anni di anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e ottenere, così, la liquidazione della pensione con il sistema misto invece che con quello interamente retributivo applicato dall’INPS. Il ricorrente aveva asserito che la rinuncia avrebbe dovuto produrre effetti solo sulla misura del trattamento e non sull’anzianità assicurativa. L’Istituto previdenziale aveva, tuttavia, ignorato la richiesta e liquidato la pensione con il metodo interamente retributivo. Avverso tale liquidazione il magistrato aveva proposto ricorso alla Corte dei conti, eccependo in via subordinata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente respinto sia l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sia l’eccezione di inammissibilità per mancata domanda amministrativa. Il provvedimento di riscatto adottato dal Ministero della Giustizia costituisce atto presupposto del provvedimento di liquidazione impugnato e, d’altra parte, la domanda non era diretta alla revoca dell’atto di ammissione ma alla riliquidazione della pensione, di competenza dell’INPS.
Respinta anche l’istanza di sospensione del giudizio in attesa di un pronunciamento delle Sezioni Riunite, la Corte ha affrontato il tema della rinunciabilità del riscatto. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente di cui alla sentenza n. 63/2026, che ha escluso la sussistenza di un diritto potestativo alla rinuncia, valorizzando la natura solidaristica e a ripartizione del sistema previdenziale: una volta esercitato e perfezionato il riscatto, le prestazioni previdenziali non sono erogate come semplice rivalutazione di un risparmio gestito individualmente.
Ulteriore profilo decisivo è dato dalla clausola di salvaguardia dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, che impone di liquidare ai soggetti con anzianità superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 il minor importo risultante dal confronto tra il metodo retributivo e quello misto. Tale previsione, avente finalità perequativa, opera come norma sopravvenuta e preclude comunque la possibilità di ottenere un trattamento più favorevole rispetto a quello già liquidato, anche nell’eventualità in cui si desse seguito alla rinuncia.
La Corte ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. La giurisprudenza costituzionale richiamata esclude la possibilità di scegliere il sistema di computo in base a valutazioni effettuate al momento del pensionamento, in ragione del principio di certezza del diritto. La finalità solidaristica della norma, con le economie di spesa vincolate a un apposito fondo, è stata ritenuta idonea a giustificare il sacrificio dell’affidamento del pensionando.
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Nota della Redazione
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