Interdittiva antimafia e regia familiare dell’impresa (TAR Sicilia n. 2427 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’interdittiva antimafia non è necessario che il titolare dell’impresa sia un soggetto controindicato, essendo sufficiente che l’attività d’impresa risulti esposta al rischio di inquinamento mafioso. Il rapporto parentale costituisce un fattore indiziario di particolare pregnanza, perché replica il modello organizzativo con cui la criminalità organizzata dissimula la propria ingerenza affidando i ruoli gestionali a soggetti incensurati ma sottoposti all’influenza dei congiunti controindicati. Il giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa è prognostico e non richiede la prova di una impresa gestita o controllata da criminali. Gli elementi indiziari vanno valutati nel loro insieme e non atomisticamente, con la conseguenza che la risalenza dei precedenti non ne affievolisce di per sé la valenza. La prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 può essere esclusa con motivazione che dia conto di un pericolo strutturale e non occasionale.

Il Fatto

Il titolare di una impresa individuale impugna davanti al TAR Sicilia l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Messina. Il provvedimento valorizza i precedenti penali dei genitori del ricorrente e una serie di elementi indiziari convergenti: la convivenza, la coincidenza tra residenza e sede legale delle ditte familiari, l’utilizzo di un’autovettura intestata alla madre e la compartecipazione a più società del medesimo nucleo.

Il ricorrente deduce l’erroneità dell’istruttoria, l’irrilevanza del solo legame parentale, la mancata attualizzazione dei fatti risalenti e l’illegittimità del rifiuto di applicare le misure di prevenzione collaborativa. Chiede l’annullamento degli atti impugnati. Si costituisce il Ministero dell’Interno, che difende la ragionevolezza della prognosi infiltrativa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla premessa che destinatario della misura non deve essere necessariamente un soggetto attinto da provvedimenti penali. Ciò che rileva è che l’attività di impresa possa essere condizionata o, anche indirettamente, agevolare la criminalità. In questo ambito è frequente il ricorso a prestanome incensurati appartenenti al medesimo nucleo familiare, impiegati per schermare la gestione effettiva dell’impresa.

Su questa linea il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il fattore parentale duplica la modalità organizzativa con cui la mafia condiziona le attività economiche. La prognosi preventiva non esige la prova di una impresa criminale posseduta o controllata, ma la sola possibilità di un favoraggio, anche indiretto.

Il Tribunale ritiene perciò non risolutiva la mancanza di precedenti penali del ricorrente e supera l’obiezione dell’attualità degli elementi. La condanna del padre per concorso esterno in associazione mafiosa, intervenuta nel 2022, e i successivi provvedimenti di sequestro e confisca conservano rilievo, così come le indagini a carico della madre. L’esclusione della qualifica di intraneo non affievolisce il contributo all’organizzazione.

Nessun automatismo è ravvisabile, perché all’indicazione delle condanne si affianca la valorizzazione di ulteriori indizi: la convivenza con i genitori, la coincidenza tra residenza e sede legale delle imprese familiari e le cointeressenze economiche nel medesimo gruppo societario. La reclusione del padre non esclude il possibile condizionamento, che si desume dall’insieme degli elementi e non dalla loro considerazione isolata.

Infine, il Collegio reputa adeguata la motivazione con cui la Prefettura ha negato le misure di prevenzione collaborativa, avendo rappresentato un pericolo di insinuazione mafiosa strutturale e cronico, non emendabile con gli strumenti più blandi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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