Obbligo di provvedere sulla riclassificazione urbanistica dopo la decadenza del vincolo espropriativo (TAR Sicilia n. 2429 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione urbanistica di un’area a «spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport» ha natura espropriativa, ove consenta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, riferibile all’ente esponenziale della collettività territoriale. Il vincolo così imposto decade per il decorso inutile del quinquennio di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, senza necessità di esproprio né di variante. La decadenza determina nello strumento urbanistico vigente un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare: sorge un vero e proprio obbligo di provvedere in via immediata sull’istanza di riclassificazione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, non potendo il privato attendere il completamento della pianificazione generale. Non integra risposta idonea la nota che si limiti a rappresentare la pendenza del procedimento di redazione del nuovo strumento urbanistico, avendo carattere soprassessorio.
Il Fatto
I proprietari di un appezzamento di terreno sito nel territorio comunale chiedevano al Comune l’adozione di un formale provvedimento di nuova destinazione urbanistica, assumendo la scadenza del vincolo impresso dal P.R.G. approvato nel 2003, che qualificava l’area come destinata a spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport. Il quinquennio di efficacia sarebbe scaduto nell’ottobre 2008, senza espropriazione e senza variante idonea a rinnovare il vincolo.
Trasmessa istanza/diffida nell’ottobre 2025, l’Ente non dava riscontro. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 26 della legge regionale n. 19/2020, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Comune eccepiva l’insussistenza dell’obbligo per natura conformativa dei vincoli e, comunque, l’avvenuta definizione del procedimento con nota di rigetto del maggio 2026, da cui l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la nota comunale del 29 maggio 2026, con cui l’Amministrazione si era limitata a comunicare la pendenza del procedimento di redazione del PUG e il suo imminente completamento. Il giudice ne afferma il carattere evidentemente soprassessorio, escludendo che essa integri una conclusione del procedimento idonea a far venir meno l’inerzia.
Nel merito, il Tribunale richiama i recenti pronunciamenti del giudice amministrativo d’appello, tra cui la decisione dello C.G.A. n. 344/2015, per affermare che la destinazione a «spazi pubblici attrezzati a parco» ha natura espropriativa. Il criterio è individuato nella impossibilità di porre l’opera sul mercato per soddisfare una domanda differenziata: l’utilizzatore finale non può che essere l’ente pubblico di riferimento.
Da ciò deriva che l’ente che voglia destinare un’area a uso pubblico generale deve procurarne l’espropriazione, non potendo comprimere il godimento del proprietario oltre il contenuto minimo essenziale del diritto. Il vincolo impresso con il P.R.G. approvato con decreto assessoriale n. 1151 del 2003 è pertanto dichiarato decaduto per scadenza del termine quinquennale.
Il Collegio respinge l’argomento secondo cui i privati dovrebbero attendere il completamento della pianificazione generale: la decadenza determina nello strumento vigente un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare, con un obbligo di provvedere in via immediata all’integrazione del piano regolatore. Il silenzio è dunque illegittimo per contrasto con l’art. 2 della legge n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, recepito in Sicilia dall’art. 36 della legge n. 7/2002.
Il Tribunale ordina al Comune di pronunciarsi con provvedimento espresso entro centoventi giorni, restando fermo il potere discrezionale dell’Ente nella scelta della destinazione più adeguata, in coerenza con la disciplina urbanistica del territorio. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il professionista già incaricato dalla Regione per la redazione del PUG, onde assicurare il coordinamento con le attività in corso e non gravare sulle finanze dell’Ente. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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