Superamento delle pagine della relazione tecnica: esclusione solo se espressamente prevista (TAR Lombardia n. 2794 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’esclusione dalla gara per il superamento del numero massimo di pagine della relazione tecnica opera solo se espressamente prevista dalla lex specialis, non potendosi desumere da una clausola che ricolleghi l’esclusione alla sola mancata presentazione del documento. L’indicazione dei mezzi di prova dei requisiti minimi delle forniture rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, che può legittimamente prevedere un accertamento di tipo esclusivamente cartolare. La valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società, seconda classificata nella procedura indetta da Aria S.p.A. per l’affidamento del servizio di lavanolo delle dotazioni del personale PSAL delle ATS lombarde, ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata. Con il ricorso introduttivo ha dedotto l’incompetenza dei componenti della commissione giudicatrice e l’erroneità della valutazione dell’offerta. Con i motivi aggiunti, proposti dopo l’ostensione completa dell’offerta avversaria disposta dal Consiglio di Stato, ha contestato la mancanza di rapporti di prova di laboratorio, l’incompletezza delle certificazioni e il superamento del limite di 20 pagine della relazione tecnica da parte della controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo dei motivi aggiunti, relativo alla mancanza dei rapporti di prova di laboratorio, rilevando che il disciplinare di gara eleva la relazione tecnica a fonte esclusiva di prova dei requisiti minimi, prevedendo un accertamento di tipo cartolare. L’art. 17.2, richiedendo una relazione da cui sia possibile evincere il rispetto dei requisiti del capitolato, esclude che il concorrente debba allegare altra documentazione, come prove di laboratorio o fac-simili dei capi. Né depongono in senso contrario l’art. 4, che nulla dispone sui mezzi di prova, né l’art. 23, che contiene solo una regola procedimentale. La verifica della certificazione OEKO-TEX® è stata ritenuta legittima, avendo la stazione appaltante proceduto a un controllo oggettivo mediante accesso al sito ufficiale. Generica è risultata invece la censura sui CAM, non avendo la ricorrente indicato quali documenti fossero richiesti e quali mancanti.
Il secondo motivo è stato respinto sul rilievo che l’esclusione prevista dall’art. 17.2 del disciplinare è collegata alla mancata presentazione della relazione tecnica, non al superamento del numero di pagine, non essendo la sanzione espressamente prevista per tale ipotesi. In presenza di più interpretazioni possibili, la clausola va letta nel senso che favorisce la più ampia partecipazione, sicché la parola “pagina” deve intendersi secondo l’uso comune che la fa coincidere con il foglio. La risposta al chiarimento n. 13, che aveva precisato la non espulsività del limite, è stata pertanto ritenuta legittima.
Quanto al ricorso introduttivo, il Collegio ha escluso l’incompetenza della commissione, richiamando il principio per cui non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei commissari e i diversi ambiti dell’oggetto del contratto, essendo sufficiente una esperienza che consenta valutazioni complesse. I componenti, provenienti dai provveditorati ed economati sanitari, possedevano una professionalità idonea per una gara di forniture sanitarie, svolta in forma esclusivamente cartolare. La censura sui punteggi è stata respinta, trattandosi di valutazione espressione di discrezionalità tecnica, non manifestamente illogica: la preferenza per gli armadietti personalizzati e per l’applicazione smartphone non è apparsa irragionevole, anche in considerazione della minima differenza di punteggio.
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Nota della Redazione
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