Parere contrario al condono edilizio dopo il nulla osta paesaggistico va motivato (TAR Sicilia n. 2425 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere contrario della Soprintendenza al condono edilizio, reso dopo che la stessa amministrazione ha già dichiarato la compatibilità paesaggistica delle opere e rilasciato il nulla osta alla concessione in sanatoria, costituisce un mutamento di valutazione che impone una motivazione rafforzata, incentrata sugli elementi concreti e obiettivi del ripensamento. La natura vincolata del provvedimento comunale di rigetto non esonera l’amministrazione dal rispetto delle garanzie partecipative ex art. 10-bis legge n. 241/1990, quando la vicenda presenti profili peculiari e complessi. Il rigetto comunale del condono, fondato esclusivamente su tale parere, è illegittimo per invalidità derivata.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune due istanze di condono edilizio ex legge n. 326/2003 per un piccolo fabbricato adibito a dependance e per un manufatto accessorio ad uso legnaia, insistenti su area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza, dopo aver inizialmente dichiarato la compatibilità paesaggistica degli interventi con lieve pregiudizio, quantificato in due distinte indennità pecuniarie ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 e pagate dalla ricorrente, ha poi mutato orientamento. Con nota del 24 febbraio 2023 ha reso parere contrario al condono, dichiarando il grave danno e ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, applicando la circolare regionale prot. 62212 del 30 dicembre 2022.
Il Comune ha quindi rigettato le istanze con atto vincolato dal parere soprintendentizio. La ricorrente ha impugnato il diniego paesaggistico, la circolare e, con motivi aggiunti, il rigetto comunale, deducendo l’illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce preliminarmente la cornice procedimentale. Il parere della Soprintendenza è atto endoprocedimentale della sanatoria, destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità competente a definire il procedimento. Muovendo da tale qualificazione, il giudice amministrativo esamina il profilo della partecipazione.
La natura vincolata del diniego comunale esclude, in linea generale, la necessità della comunicazione dei motivi ostativi. Tuttavia, osserva il Collegio, tale carattere non giustifica l’omissione delle garanzie partecipative in situazioni peculiari e giuridicamente complesse. Nel caso concreto la specificità deriva dal precedente rilascio del nulla osta alla concessione in sanatoria. Il contraddittorio avrebbe consentito all’interessata di rappresentare i fatti e all’amministrazione di acquisire elementi utili, senza pregiudizio per la posizione del privato.
Il profilo decisivo è quello motivazionale. Proprio in ragione del pregresso nulla osta, il rigetto non poteva esprimersi attraverso formule stereotipate e schemi argomentativi propri dell’esame “per la prima volta”. L’amministrazione doveva esplicitare il ragionamento seguito per giungere alla determinazione di segno contrario, indicando gli elementi concreti e obiettivi posti a base del ripensamento.
L’accoglimento del ricorso introduttivo comporta l’accoglimento dei motivi aggiunti, poiché il rigetto comunale si fonda esclusivamente sul parere soprintendentizio illegittimo, donde la fondatezza del vizio di illegittimità derivata. Le restanti censure restano assorbite e i provvedimenti impugnati sono annullati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.