Terzo condono e vincolo paesaggistico relativo antecedente: sanatoria esclusa (TAR Sicilia n. 2254 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio (legge n. 326/2003), le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico sono insuscettibili di sanatoria quando il vincolo sia stato imposto prima della loro esecuzione, restando irrilevante che si tratti di vincolo relativo e non comportante inedificabilità assoluta. Il parere contrario dell’autorità preposta al vincolo integra l’accertamento di un’attività amministrativa vincolata. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non vizia il diniego, essendo il contenuto dispositivo del provvedimento non diversamente configurabile ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Non sussiste disparità di trattamento tra istanze esitate diversamente, difettando lo spazio di discrezionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un immobile nel Comune di Lipari, presentava nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per la “costruzione di una camera con bagno di pertinenza di un fabbricato adibito a civile abitazione”, dichiarando l’ultimazione dell’intervento al 31 dicembre 2000. Essendo l’immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, presentava alla Soprintendenza di Messina le successive istanze di autorizzazione ai sensi della legge n. 308/2004.
Con nota del 16 febbraio 2023, la Soprintendenza esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere. Il ricorrente impugnava tale provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo vizi di notifica, difetto di motivazione per relationem, violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, carenza di pubblico interesse, formazione di silenzio-assenso ex art. 17, comma 6, L.R. n. 4/2003 e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta tutti i motivi. Sul primo, la notifica al solo tecnico incaricato è corretta, avendo il ricorrente eletto ivi domicilio; in ogni caso il vizio di notificazione incide sull’efficacia e sui termini di impugnazione, non sulla validità dell’atto. Quanto alla motivazione per relationem, il richiamo alla circolare assessoriale n. 2/2022 è sufficiente, essendo la stessa reperibile tramite accesso agli atti, come chiarito dall’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990.
Sul secondo motivo, è escluso l’obbligo di preavviso di rigetto nelle istanze di condono, data la natura vincolata del provvedimento: il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, con salvezza ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il nucleo della decisione riguarda la sanabilità delle opere. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima della loro esecuzione, in assenza o difformità del titolo edilizio e in difformità delle prescrizioni urbanistiche. La Corte richiama il consolidato orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 1036/2023; sez. I, n. 90/2023; sez. VI, n. 8781/2022), che ammette la sanatoria solo al ricorrere congiunto di quattro condizioni: anteriorità delle opere al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, opere di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta.
Determinante è la sentenza Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge reg. Sic. n. 19/2021, chiarendo che l’art. 24 L.R. n. 15/2004 richiama l’art. 32 d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compreso il limite del comma 27, lett. d), ostativo anche in presenza di vincoli relativi. La Corte ha escluso che la sanatoria in area vincolata rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, qualificando le relative previsioni statali come norme di grande riforma economico-sociale.
Nel caso concreto, il vincolo risulta antecedente: dapprima con il decreto assessoriale n. 5098 del 7 settembre 1966, che dichiarò di notevole interesse pubblico l’intero territorio eoliano, poi con il D.A. n. 7720 del 6 ottobre 1995 e, infine, con il Piano paesistico delle Isole Eolie del 23 febbraio 2001, che ha confermato i vincoli relativi. Il vincolo è dunque ostativo alla regolarizzazione, indipendentemente dal suo carattere relativo.
Infine, è escluso il silenzio-assenso ex art. 17 L.R. n. 4/2003, riferendosi la norma a fattispecie di condono diverse, e non si ravvisa disparità di trattamento, vertendosi in attività vincolata. Irrilevante è la nuova istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, attivando un procedimento diverso. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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