Ottemperanza al decreto ingiuntivo contro ASL e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 988 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, al quale sia stata apposta la formula esecutiva, è provvedimento equiparato alla sentenza passata in giudicato e può essere attuato con l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi al titolo dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Una società cessionaria di un credito vantato nei confronti di una ASL agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale l’azienda sanitaria era stata condannata al pagamento di una somma per interessi da ritardato pagamento. Il decreto, opposto, era stato confermato con sentenza e successivamente munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione.

La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. L’amministrazione, costituitasi, eccepisce il criterio di calcolo degli interessi, richiamando la misura ordinaria dell’art. 1284 cod. civ.; la ricorrente aderisce a tale ricalcolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato rientrano i decreti ingiuntivi divenuti definitivamente esecutivi e muniti di formula esecutiva. Nel caso concreto la notifica è avvenuta secondo gli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’azienda sanitaria di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza viene nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Il compenso del commissario è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riguardo all’art. 55 e all’art. 56 per le spese di adempimento, e con la precisazione che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario deposita gli atti esclusivamente tramite la procedura PAT.

Quanto alla misura afflittiva, il Collegio dispone a carico dell’amministrazione il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza sono liquidate secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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