Permesso di soggiorno per lavoro subordinato: necessario il visto specifico di ingresso. Interruzione del soggiorno superiore a sei mesi impedisce il rinnovo (TAR Lazio n. 13929 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è subordinato al possesso del visto di ingresso specifico, ex artt. 21, 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, nell’ambito delle quote stabilite dai decreti di cui all’art. 3, comma 4, T.U. immigrazione. In tema di rinnovo, l’assenza continuativa dello straniero dal territorio nazionale per oltre sei mesi, o per un periodo superiore alla metà della validità del titolo se di durata biennale, impedisce il rinnovo del permesso, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, salvo che l’interruzione dipenda da obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi. Il termine di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo non ha natura perentoria, ma la relativa disposizione non può comunque trovare applicazione in caso di interruzione del soggiorno e assenza pluriennale dal territorio nazionale.
Il Fatto
Un cittadino peruviano, entrato in Italia in esenzione di visto per motivi turistici, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore di Roma respingeva l’istanza, ritenendo il richiedente sprovvisto della necessaria autorizzazione e del visto di ingresso specifico. Il ricorrente impugnava il diniego, sostenendo la natura ordinatoria del termine per la richiesta di rinnovo e deducendo la titolarità di un precedente permesso di soggiorno scaduto, nonché l’esistenza di nuovi elementi, come un nuovo impiego, che avrebbero consentito il rinnovo ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato. L’Amministrazione ha correttamente valorizzato l’assenza del visto specifico per lavoro subordinato e il decorso di circa quindici anni dalla scadenza del precedente permesso di soggiorno. L’ingresso per motivi turistici, con permanenza non superiore a novanta giorni, non consente di accedere al rilascio del titolo per lavoro subordinato, per il quale è necessaria l’autorizzazione all’ingresso nell’ambito delle quote definite dai decreti di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.
Quanto alla rivendicata titolarità di un precedente permesso, la Corte ha evidenziato che il ricorrente, dopo la scadenza del titolo, si era recato nel Paese di origine trattenendovisi per diversi anni. Tale circostanza integra l’interruzione del soggiorno disciplinata dall’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, che impedisce il rinnovo del permesso in caso di assenza continuativa superiore a sei mesi. Le ragioni addotte dall’interessato — problemi di salute e restrizioni pandemiche — riguardano periodi limitati e recenti e non sono idonee a giustificare l’intera permanenza all’estero.
Il Collegio ha escluso la pertinenza del richiamo alla natura ordinatoria del termine di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, osservando che tale disposizione non può giovare allo straniero che abbia interrotto il soggiorno. Irrilevante è altresì il richiamo alla tutela dell’unità familiare, non avendo l’interessato dimostrato i requisiti per il permesso per motivi familiari ex artt. 29 e 30 T.U. immigrazione. Il divieto di espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 non trova applicazione, riguardando solo i parenti conviventi di cittadini italiani. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.