Ordinanza di demolizione, sanatoria pendente e opere ulteriori restano abusive (TAR Lazio n. 700 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità o di condono edilizio non determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta soltanto un arresto temporaneo della misura, che resta sospesa fino alla decisione sulla domanda e riprende efficacia in caso di rigetto. Le opere realizzate su manufatti abusivi non sanati né condonati ripetono la stessa qualifica di illiceità dell’opera cui ineriscono, giacché la pendenza della domanda non autorizza l’interessato a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e rigidamente vincolato: non richiede autonoma comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né può fondare alcun affidamento in capo al proprietario il tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile realizzato abusivamente, ha presentato tre distinte domande di condono edilizio: la prima ai sensi della legge n. 47 del 1985 e due ai sensi della legge n. 724 del 1994. In epoca successiva ha eseguito sull’immobile ulteriori interventi, accertati dalla Polizia locale con verbale del 4 novembre 2014: cambio di destinazione d’uso, ampliamenti in muratura, trasformazione della copertura a terrazzo in superficie praticabile, tamponamento e ampliamento del garage, realizzazione di un manufatto con struttura in legno e muratura.
Con ordinanza n. 137 del 14 maggio 2015 il Comune di Aprilia ha ingiunto la sospensione dei lavori, la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, con avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’omessa indicazione dei beni da acquisire, il difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. Non vi è prova di istanze di sanatoria successive al ricorso e, secondo orientamento consolidato, la domanda di accertamento di conformità produce solo un arresto temporaneo dell’ordinanza, che torna attiva in caso di rigetto.
Nel merito, il ricorso è infondato. Tutte le censure attengono a vizi formali, senza contestare la realizzazione delle opere abusive. Il Collegio richiama il principio per cui la presentazione di un’istanza di sanatoria non autorizza a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta: fino all’eventuale provvedimento favorevole, le opere ulteriori restano abusive al pari di quelle originarie. Nel caso di specie gli interventi non costituiscono completamento ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, ma ristrutturazione edilizia con incremento di superficie utile e di altezza.
Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il Collegio osserva che per i provvedimenti a natura vincolata, quando il contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato, l’omissione non assume carattere invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Nessun elemento di fatto avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La mancata indicazione dell’esatta area di sedime da acquisire non incide sulla legittimità dell’ordinanza: l’effetto acquisitivo discende direttamente dalla legge e la specificazione dell’area è rinviabile al sub procedimento accertativo dell’inottemperanza. L’ordinanza è atto dovuto e rigidamente vincolato, con motivazione adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere e della loro contrarietà al titolo; l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito è in re ipsa e non richiede comparazione con l’interesse privato. Né il tempo trascorso può fondare un affidamento tutelabile.
Il terzo motivo è respinto, sussistendo la dettagliata relazione di sopralluogo della Polizia Locale del 4 novembre 2014, allegata all’ordinanza. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese in considerazione della risalenza della vertenza.
Nota della Redazione
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