Legittima la consegna semplice per turnazione iniqua del servizio di piantonamento (TAR Sicilia n. 2251 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare militare l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’apprezzamento dei fatti e nella valutazione della loro rilevanza sanzionatoria; il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai soli casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà o palese sproporzione. La clausola generale del senso di responsabilità di cui all’art. 717 d.P.R. n. 90/2010 è idonea a fungere da parametro di valutazione disciplinare, specie quando la condotta riguardi l’organizzazione di un servizio e incida sulle condizioni di impiego del personale. La motivazione del provvedimento disciplinare è sufficiente se configura esattamente l’infrazione, la disposizione violata e le circostanze di tempo e di luogo del fatto, secondo il requisito di concisione e chiarezza dell’art. 1398 del Codice dell’ordinamento militare. L’annullamento in autotutela del provvedimento per errata qualificazione normativa, con contestuale rinnovazione del procedimento, non integra violazione del ne bis in idem, trattandosi di riedizione del potere.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in ferma prefissata triennale, è stato impiegato quale responsabile del servizio di piantonamento svolto tra il 21 e il 22 novembre 2024. A seguito di accertamenti interni, l’Amministrazione ha avviato un procedimento disciplinare contestandogli di non avere correttamente organizzato la turnazione del personale, senza garantire un’equa distribuzione dei turni e del riposo.
All’esito del procedimento veniva irrogata una sanzione di quattro giorni di consegna semplice. Proposto ricorso gerarchico, l’Amministrazione annullava il provvedimento in autotutela per erronea qualificazione della fattispecie, disponendo la rinnovazione del procedimento e ritenendo la condotta riconducibile al difetto di senso di responsabilità. Concluso il procedimento rinnovato il 4 febbraio 2025, veniva nuovamente inflitta la medesima sanzione. Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, concernente il difetto di istruttoria e di motivazione, il Tribunale rileva che il provvedimento ha individuato in modo sufficientemente preciso il contesto temporale, il ruolo rivestito dal ricorrente, la condotta contestata e la norma di riferimento. La motivazione non è meramente apparente, perché consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione.
Quanto al secondo motivo, relativo alla errata sussunzione della condotta nell’art. 717 d.P.R. n. 90/2010 e nell’art. 1361 d.lgs. n. 66/2010, il Tribunale osserva che la disposizione individua una categoria ampia di condotte, la cui riconducibilità concreta è rimessa all’apprezzamento dell’Amministrazione entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. L’aver lasciato che solo alcuni militari coprissero l’intero arco notturno, escludendo sé stesso e altro soldato, è stato ritenuto espressivo di un deficit di senso di responsabilità, qualificazione né arbitraria né manifestamente illogica. La sanzione non appare sproporzionata.
Infondata è anche la censura sulle garanzie partecipative. Le memorie difensive del procedimento rinnovato risultano inviate il 2 febbraio 2025, oltre il termine di dieci giorni assegnato a fronte di contestazione notificata il 21 gennaio 2025: l’Amministrazione non era dunque tenuta a prenderle in considerazione. Non sussiste neppure la violazione del ne bis in idem, poiché il primo provvedimento è stato annullato in autotutela per errata qualificazione normativa, con riedizione del potere e non con duplicazione sanzionatoria.
Sull’ultima censura, relativa al presunto sviamento di potere, il Tribunale richiama la necessità di elementi concreti, univoci e concordanti. La sola contiguità temporale tra sanzione e congedo non è idonea a provare una finalità deviata. L’impugnazione della scheda di servizio è inoltre inammissibile, trattandosi di atto ricognitivo o riepilogativo della sanzione, privo di autonoma lesività. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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