Parere paesaggistico su abuso ante vincolo e volume minimo (TAR Sicilia n. 2192 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico sopravvenuto non opera in via retroattiva, ma non resta privo di conseguenze: l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 impone di acquisire il parere di compatibilità dell’autorità preposta alla tutela, che può essere positivo solo per abusi di minima entità. L’onere di provare l’epoca di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile grava sul privato, non essendo sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il parere negativo è legittimo quando le opere abbiano creato nuovi volumi o superfici utili in zona vincolata. La tolleranza costruttiva non si applica a superfetazioni o vani non presenti nel progetto assentito.

Il Fatto

La ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per modifiche distributive interne e per il recupero volumetrico di un locale sottotetto. A seguito della variante generale al P.R.G., l’immobile originariamente in zona B1a veniva ricompreso in zona A1, con conseguente assoggettamento al vincolo paesaggistico.

Richiesto il parere di compatibilità, la Soprintendenza lo esprimeva in senso negativo e ordinava la rimessione in pristino, rilevando un volume aggiuntivo di collegamento e un incremento di carico urbanistico e cubatura. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’asserita realizzazione delle opere prima dell’apposizione del vincolo, il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui l’onere probatorio grava sul privato, unico soggetto in grado di produrre riscontri documentali affidabili. La sola dichiarazione sostitutiva non basta: servono fatture, ricevute o rilievi aerofotogrammetrici.

Anche ammesso il vincolo sopravvenuto, il TAR ribadisce che esso non può restare privo di effetti: sussiste l’onere di acquisire il parere dell’autorità preposta sulla sanabilità delle opere realizzate in precedenza. Trova quindi applicazione l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, che ammette esito positivo solo per abusi di minima entità, senza creazione di superfici utili o volumi.

Sul secondo motivo, il TAR richiama il principio della valutazione unitaria dell’intervento: l’abuso non va esaminato in modo atomistico, per evitare frammentazioni elusive dei limiti della sanatoria. Nella specie lo stesso tecnico di parte ha confermato la creazione di un volume aggiuntivo di circa dodici metri cubi, solo parzialmente compensato da terrazzini incassati.

Il Collegio esclude l’operatività della tolleranza costruttiva e della previsione dell’allegato A, punto A.31, l.r. n. 5/2019: entrambe riguardano difformità nella realizzazione di unità regolarmente assentite, non superfetazioni o vani assenti dal progetto autorizzato.

Quanto al profilo motivazionale, il TAR osserva che a fronte di un’attività vincolata di repressione non è richiesta specifica valutazione dell’interesse pubblico, né è configurabile alcun affidamento alla conservazione del fatto abusivo. Infondata è pure la censura di disparità di trattamento, predicabile solo rispetto ad attività discrezionale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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