Promozione interna Polizia penitenziaria valida con esami finali (TAR Lazio n. 9032 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi interni per titoli banditi ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017 per l’accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, l’Amministrazione può legittimamente prevedere che la nomina alla qualifica di vice ispettore e la conseguente scelta delle sedi avvengano secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, formata all’esito degli esami finali del corso di formazione, senza considerare il punteggio dei titoli. Tale criterio, di natura meritocratica, non contrasta con la natura selettiva per titoli della procedura, né con l’art. 25, comma 4-bis, d.lgs. n. 443/1992, che disciplina la media dei voti solo per le procedure ordinarie con prove d’esame. Il diritto al mantenimento della sede di servizio spetta esclusivamente ai sovrintendenti capo riservatari, essendo espressione di attività vincolata dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha bandito un concorso interno per titoli per la nomina a 691 posti di ispettore, riservato per il settanta per cento al personale del ruolo sovrintendenti e per il restante trenta per cento ad agenti e assistenti, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017. Il ricorrente, partecipante nell’aliquota del trenta per cento, è risultato vincitore e, dopo aver frequentato il corso di formazione, ha subito un peggioramento di 160 posizioni nel passaggio dalla graduatoria per soli titoli alla graduatoria di fine corso basata sugli esami.
Il ricorrente ha quindi rinunciato alla nomina a vice ispettore, non potendo ottenere la sede di servizio vicina al domicilio della madre gravemente disabile, ed è stato dichiarato decaduto. Ha impugnato gli atti della procedura deducendo la violazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992 e dei principi di buon andamento e parità di trattamento, chiedendo l’annullamento delle clausole del bando che escludevano il punteggio per titoli ai fini dell’assegnazione delle sedi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, poiché il ricorrente non ha fornito la prova di resistenza, non dimostrando che, ove avesse mantenuto la posizione in graduatoria per titoli, avrebbe conseguito la sede desiderata o quella prossima alla madre disabile. Ha inoltre rilevato la tardività della domanda di assegnazione presentata solo il giorno antecedente alla pubblicazione della graduatoria e due giorni prima della scelta delle sedi, con ciò escludendo ogni profilo di negligenza dell’Amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha affermato che l’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017 non esclude che l’Amministrazione adotti un criterio meritocratico per la collocazione in ruolo, come la posizione nella graduatoria di fine corso, atteso che tutti gli elementi valutativi (ruolo, anzianità e titoli) sono già confluiti nella selezione per l’accesso al corso. La scelta di privilegiare la graduatoria di fine corso valorizza la professionalità dimostrata e non penalizza i candidati più specializzati.
La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 25, comma 4-bis, del d.lgs. n. 443/1992, che impone la media tra il punteggio del concorso e quello dell’esame finale per le procedure ordinarie con prove d’esame, non essendo tale norma applicabile neppure in via analogica ai concorsi interni per titoli, in cui le uniche prove sono quelle finali del corso, senza che il ricorrente dimostri l’utilità concreta della media dei punteggi.
Il Tribunale ha infine ritenuto la clausola sul mantenimento della sede di servizio riservata ai sovrintendenti capo coerente con la norma primaria e con i principi costituzionali, trattandosi di attività vincolata e non discrezionale. La domanda di immissione in ruolo formulata dopo il decesso della madre è stata dichiarata inammissibile, eccedendo i poteri cognitori del giudice amministrativo. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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