Difetto di giurisdizione sulla definizione agevolata dei canoni demaniali (TAR Abruzzo n. 568 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto le istanze di accesso alla definizione agevolata dei canoni demaniali di cui all’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non già a quella del giudice amministrativo. Tale conclusione discende dall’indirizzo interpretativo accolto dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, che riconducono alla cognizione del giudice ordinario le questioni relative alla definizione agevolata introdotta dal decreto-legge n. 104/2020, trattandosi di fattispecie riconducibile a posizioni di diritto soggettivo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, presentava al Comune di Silvi un’istanza di definizione agevolata dei canoni demaniali ai sensi dell’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020. Il Comune riscontrava l’istanza con un provvedimento, privo di protocollo e data, con il quale determinava l’importo del conguaglio dovuto. La società impugnava tale atto dinanzi al TAR Abruzzo chiedendo l’accertamento del diritto a beneficiare della definizione agevolata e la determinazione della giusta misura dei canoni per le annualità dal 2007 al 2020. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugnava il provvedimento comunale prot. n. 29837 del 23.9.2021 e la nota dell’Agenzia del Demanio del 20.1.2022, deducendone l’illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm. La questione di giurisdizione è stata esaminata in via prioritaria, essendo pregiudiziale rispetto a tutte le altre questioni di rito e di merito.
Il Collegio ha fondato la propria decisione sull’indirizzo interpretativo espresso dall’ordinanza Cass. SS.UU. n. 8475 del 15.3.2022 e dalla sentenza Cons. Stato, sez. VII, n. 5420 del 17.06.2024, che affermano la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti le istanze di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 100 del d.l. n. 104/2020. Tale orientamento, richiamato nella memoria depositata dalla stessa ricorrente, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio amministrativo.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, giustificata proprio dall’esito in rito della decisione, che risolve la controversia esclusivamente sul piano della giurisdizione senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
La decisione assume rilievo perché conferma il definitivo superamento della giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario per l’intera materia della definizione agevolata dei canoni demaniali, con conseguente necessità di riassunzione della causa dinanzi all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.