Accessi impianto carburanti su strada statale e standard ANAS (TAR Sicilia n. 2189 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di regolarizzazione degli accessi pertinenziali alle strade statali, l’art. 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 285/1992 postula l’esistenza di un titolo autorizzativo in corso di validità: se la concessione è scaduta e improduttiva di effetti, la nuova istanza va trattata come richiesta per un impianto non più autorizzato, con applicazione della disciplina prevista per i nuovi accessi. L’ANAS è titolare di una competenza propria in materia di sicurezza stradale, derivante dall’art. 2, comma 1, lettera f, del decreto legislativo n. 143/1994, che le consente di adottare Quaderni Tecnici quali parametri di valutazione della propria discrezionalità tecnica, anche in assenza dei decreti ministeriali attuativi. Le deroghe dell’art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 285/1992 e l’autorizzazione condizionata dell’art. 22, nono comma, richiedono la dimostrazione di circostanze concrete che il privato ha l’onere di allegare.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area in provincia di Siracusa su cui insiste un impianto di distribuzione carburanti risalente al 1987. L’impianto era originariamente ubicato lungo una strada comunale, poi trasferita all’ANAS e inserita nella S.S. 114 quale strada extraurbana principale di tipo B. Dopo la contestazione dell’abusività degli accessi, l’ANAS ha invitato la società a presentare istanza di regolarizzazione.
La società ha depositato istanza il 26 giugno 2025 con progetto e documentazione. Nell’istruttoria l’ANAS ha rilevato scostamenti rilevanti dagli standard del proprio Quaderno Tecnico, in particolare per la lunghezza dell’aiuola centrale, delle corsie di accelerazione e decelerazione e per l’assenza delle banchine. Con provvedimento dell’11 dicembre 2025 ha negato l’autorizzazione al mantenimento e all’adeguamento. La società ha impugnato il diniego e la nota presupposta, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, inapplicabilità dei parametri per i nuovi impianti e omessa valutazione dell’autorizzazione condizionata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. Il decreto assessoriale n. 285 del 12 febbraio 2004 è scaduto il 3 febbraio 2021 e riguardava un impianto esistente lungo una strada allora comunale. L’istanza del 26 giugno 2025 è stata quindi presentata quando il titolo era già privo di effetti. Da qui la conclusione che la richiesta va intesa come nuova istanza per un impianto non più autorizzato, collocato oggi lungo una strada statale.
Tale lettura si fonda sull’art. 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 285/1992, che impone la regolarizzazione degli accessi già esistenti ove provvisti di autorizzazione. Nel caso concreto difettava proprio il presupposto del titolo valido. L’Amministrazione ha pertanto applicato correttamente la disciplina dei nuovi impianti.
Il Collegio esamina poi le deroghe invocate. L’art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 285/1992 consente lo scostamento dagli standard solo per particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche o economiche, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale. La ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di simili circostanze. Analogamente, l’art. 22, nono comma, ammette l’autorizzazione condizionata in ipotesi tipizzate di impossibilità tecnica o forte densità degli accessi, evenienze che il Collegio ritiene non ricorrere.
Quanto alla natura del Quaderno Tecnico, il Tribunale richiama il Consiglio di Stato n. 5602/2020 e il Consiglio di Stato n. 11237/2022: l’art. 2, comma 1, lettera f, del decreto legislativo n. 143/1994 attribuisce all’ANAS una competenza propria in materia di sicurezza, che legittima l’adozione di atti di dettaglio anche in assenza di decreti ministeriali. Per le nuove opere tali norme tecniche sono cogenti. La sentenza richiama anche la Sezione n. 718/2026, che ha ritenuto non censurabile la rivalutazione dell’impianto sulla base dei rinnovati standard.
Il ricorso è quindi rigettato. La particolarità della vicenda in fatto giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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