Diniego di autorizzazione pubblicitaria fondato su norme di premessa: vizio motivazionale e preavviso di rigetto (TAR Puglia n. 162 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso cumulativo quando le plurime domande di annullamento siano sorrette da censure identiche e si riferiscano a provvedimenti aventi il medesimo contenuto motivazionale, scaturenti da istanze analoghe e da procedimenti privi di caratteri distintivi. Nel merito, è illegittimo il diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari che si fondi esclusivamente sul richiamo generico a norme di un piano regolatore degli impianti pubblicitari aventi valenza di premessa programmatica o di disciplina meramente procedimentale. La motivazione del provvedimento negativo deve infatti dar conto delle specifiche ragioni di contrasto dell’istanza con la disciplina pianificatoria, non potendosi risolvere in un mero rinvio a enunciazioni astratte. È altresì illegittimo il provvedimento adottato senza la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la cui violazione costituisce vizio invalidante ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società operante nel settore della pubblicità presentava al Comune di Foggia quattro istanze volte ad ottenere autorizzazioni per l’installazione di cartelli pubblicitari delle dimensioni di cm 140×200 in diverse vie cittadine. A distanza di circa due anni e dopo numerosi solleciti, l’Amministrazione comunicava altrettanti dinieghi, motivati con il generico richiamo alla contrarietà degli impianti agli artt. 1 e 18 del P.G.I.P. comunale. La società impugnava i provvedimenti negativi, deducendo il vizio di motivazione e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, instaurando un unico ricorso avverso tutti i dinieghi.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo sollevata dal Comune di Foggia. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato e dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, il Collegio ha ritenuto che, nella specie, ricorressero i presupposti per la trattazione congiunta delle domande: i quattro provvedimenti impugnati scaturivano da istanze analoghe, i relativi procedimenti non presentavano elementi distintivi, il contenuto motivazionale era identico e le censure erano comuni.

Nel merito, il Collegio ha accolto le censure della ricorrente, evidenziando il carattere meramente apparente della motivazione dei dinieghi. Le note impugnate si limitavano, infatti, a un richiamo apodittico agli artt. 1 e 18 del P.G.I.P.: l’art. 1, rubricato “Premessa”, enuncia le finalità generali del piano, mentre l’art. 18 disciplina la mera presentazione della domanda e la documentazione necessaria. Nessuna delle due disposizioni contiene un precetto idoneo a fondare un diniego, atteso che la prima ha natura programmatica e la seconda valenza esclusivamente procedurale.

La motivazione del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, deve essere ancorata alle risultanze istruttorie e deve esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che sorreggono la decisione. Il mero rinvio a norme di carattere regolamentare dal contenuto generale si è pertanto risolto in un difetto di motivazione.

Il Collegio ha inoltre rilevato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non risultando che il Comune avesse comunicato alla società i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze prima dell’adozione dei dinieghi. La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale ha privato la ricorrente della possibilità di formulare osservazioni e di proporre soluzioni alternative, quali la localizzazione degli impianti in siti differenti. Tale omissione ha determinato l’invalidità dei provvedimenti, in quanto l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 configura la violazione della garanzia partecipativa quale vizio che comporta l’annullabilità dell’atto.

In accoglimento del ricorso, il TAR Puglia ha annullato i quattro dinieghi e condannato il Comune alla refusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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