Esclusione dal finanziamento PSR per progetto su vino non prodotto agricolo primario (TAR Toscana n. 1593 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti concessi nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, la circostanza che un prodotto sia incluso nell’Allegato I del TFUE non è di per sé sufficiente a fondare l’ammissibilità al finanziamento. Ove la lex specialis di bando richieda, cumulativamente, che il prodotto in entrata nel processo produttivo sia un prodotto agricolo primario o di base, l’amministrazione applica correttamente la disciplina escludendo i progetti che muovono da un prodotto già trasformato. Nel settore vitivinicolo il prodotto agricolo primario è l’uva, mentre il vino si colloca a valle del processo di trasformazione. Le operazioni di imbottigliamento, confezionamento e stoccaggio del vino non integrano la trasformazione di un prodotto primario, né la provenienza soggettiva del bene da produttori agricoli ne muta la qualificazione oggettiva.

Il Fatto

Due società operanti nella commercializzazione di prodotti agroalimentari hanno partecipato a un bando regionale approvato nel 2022, nell’ambito del PSR 2014-2020, misura 4.2.1, per investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I progetti riguardavano la manutenzione straordinaria di immobili aziendali e l’acquisto di attrezzature per lo stoccaggio, il confezionamento, l’imbottigliamento e la commercializzazione di prodotti agroalimentari, con prevalente riferimento al vino.

Dopo l’inserimento in graduatoria e alcuni scorrimenti, gli uffici avviavano la verifica dei requisiti, con comunicazioni di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Le osservazioni delle società non superavano le criticità rilevate. La Regione adottava quindi due decreti dirigenziali di esclusione dal finanziamento. Le società hanno proposto due ricorsi, poi riuniti, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’inserimento tra le domande finanziabili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la riunione dei gravami per connessione oggettiva e li respinge nel merito. La questione centrale riguarda l’interpretazione del bando attuativo della misura 4.2.1, con particolare riguardo al rapporto tra il rinvio all’Allegato I del TFUE e le definizioni interne alla lex specialis.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo del bando muovendo da tre nuclei: il paragrafo 1.1, che distingue tra “prodotto agricolo” e “prodotto agricolo primario o di base“; il paragrafo 3.2.3, che subordina il sostegno alla circostanza che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano, cumulativamente, prodotti agricoli primari, inclusi nell’Allegato I e appartenenti ai settori individuati; il paragrafo 3.2.4, che tipizza le ipotesi di commercializzazione finanziabili. Da qui la conclusione che il rinvio all’Allegato I del TFUE non esaurisce il requisito oggettivo, ma opera congiuntamente alla distinzione tra prodotto agricolo e prodotto primario.

La tesi delle ricorrenti, secondo cui sarebbe sufficiente l’inclusione del vino nell’Allegato I del TFUE, è respinta. Il Collegio osserva che l’Allegato assolve alla funzione di elencare i prodotti agricoli rilevanti in ambito eurounitario, senza operare alcuna autonoma distinzione tra prodotto primario e prodotto trasformato. Il paragrafo 3.2.3 introduce un quid pluris, rappresentato dalla natura primaria del prodotto impiegato come input. Nel settore vitivinicolo il prodotto primario è l’uva; il vino si colloca a valle di una trasformazione già compiuta.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale esamina le tre ipotesi del paragrafo 3.2.4 e ne esclude l’integrazione: le società non hanno conformazione associativa con obbligo di conferimento; non commercializzano prodotti della propria produzione di base; non commercializzano prodotti da esse stessi trasformati e derivanti direttamente dalla produzione agricola di base. Le operazioni di imbottigliamento e confezionamento su prodotto già formato non valgono a integrare la trasformazione rilevante, che il bando correla al prodotto primario in ingresso.

Il Collegio respinge anche l’argomento secondo cui il vino acquistato presso produttori agricoli sarebbe idoneo a soddisfare le condizioni del bando: la provenienza soggettiva del bene non incide sulla sua qualificazione oggettiva, che dipende dalle caratteristiche del prodotto e dalla fase della filiera. Non sussistono i dedotti vizi di difetto di istruttoria e illogicità, avendo l’amministrazione esaminato i progetti e le osservazioni procedimentali. I ricorsi sono quindi infondati e le spese di lite compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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