Correzione per errore materiale: la condanna alle spese consegue automaticamente alla soccombenza (TAR Puglia n. 645 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese di lite è la conseguenza naturale della soccombenza e non necessita di specifica motivazione. L’erronea statuizione di compensazione delle spese, contenuta nella parte motiva di una sentenza, in contrasto con il dispositivo che correttamente applica il principio di soccombenza, costituisce errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione di cui all’art. 86 cod. proc. amm.. Il giudice, in sede di correzione, deve sostituire il passo erroneo della motivazione con quello conforme alla regola processuale, senza che occorra instaurare il contraddittorio allorché nessuna parte abbia obiettato.

Il Fatto

Con la sentenza n. 492 del 23 aprile 2026, la Sezione Terza del TAR Puglia aveva rigettato il ricorso proposto da una società avverso un provvedimento del Comune di Bari. Tuttavia, nella redazione della sentenza si era determinato un contrasto tra la parte motiva e il dispositivo in ordine al regolamento delle spese di lite. Mentre il punto n. 13 della motivazione disponeva la compensazione delle spese tra tutte le parti per la complessità e novità delle questioni trattate, il dispositivo conteneva la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

Il Comune di Bari, parte vittoriosa, ha quindi depositato in data 29 aprile 2026 un’istanza di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86, primo comma, cod. proc. amm., evidenziando la contraddizione tra le due statuizioni. La società ricorrente non ha sollevato obiezioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’istanza, rilevando che la fattispecie integra un’ipotesi di errore materiale dovuto a refuso di stampa. Il punto n. 13 della parte motiva della sentenza, che disponeva la compensazione delle spese, è stato sostituito con la formula secondo cui le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Il decreto richiama un principio processuale consolidato: la condanna alle spese, per diritto processuale pacifico, è la conseguenza naturale che deriva dal respingimento del ricorso e non abbisogna di motivazione. Ne consegue che il dispositivo, correttamente redatto con la condanna alle spese, era da ritenersi pienamente valido, mentre la diversa indicazione contenuta nella motivazione costituiva mero refuso di digitazione e stampa.

La scelta del rimedio si fonda sulla natura dell’errore materiale, che attiene a un vizio puramente formale della sentenza, emendabile senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione. Il Collegio ha altresì valorizzato l’assenza di obiezioni della parte ricorrente, che rendeva non necessario l’instaurazione del contraddittorio.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha disposto la correzione della sentenza e ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, terzo comma, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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