Revoca del permesso di soggiorno UE e contraddittorio procedimentale (TAR Toscana n. 1595 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d) ed e), del d.lgs. n. 286/1998, non costituisce atto vincolato a contenuto predeterminato. L’Amministrazione è tenuta a instaurare il contraddittorio procedimentale, mediante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, per valutare le allegazioni dell’interessato sulle ragioni della prolungata assenza dal territorio dell’Unione, sulla ricostituzione della presenza stabile in Italia, sulla condizione familiare e sul quadro sanitario. In presenza di allegazioni specifiche e documentate, la loro mancata acquisizione in sede procedimentale integra difetto di istruttoria, non sanabile mediante l’integrazione postuma della motivazione operata in sede giudiziale ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2010 per motivi di lavoro autonomo. Nel luglio 2024 presenta istanza di aggiornamento del titolo alla Questura di Grosseto.

All’esito dell’istruttoria l’Amministrazione rileva la cancellazione anagrafica per irreperibilità dal 2015 e la cessazione dell’impresa dal 2011, con conseguente venir meno degli elementi di stabile presenza sul territorio. Il Questore adotta quindi il decreto di revoca del permesso e di rigetto dell’istanza di aggiornamento, escludendo il rilascio di diverso titolo. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Toscana, che accoglie l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, accoglie il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina l’unico motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, la carenza di motivazione, il travisamento dei presupposti e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio muove dal richiamo dell’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, letto in combinato disposto con la norma sul permesso di lungo periodo, per valorizzare l’identica ratio di entrambe: apprezzare gli allontanamenti prolungati idonei a compromettere il legame con il contesto socio-economico nazionale.

Da tale lettura la Corte trae la natura non automatica della revoca. Richiama la giurisprudenza secondo cui la decadenza non opera ove l’assenza sia determinata da gravi e comprovati motivi e l’Amministrazione è tenuta a considerare quanto addotto dal richiedente. Ne deriva che il potere esercitato è discrezionale e impone la valutazione della situazione personale, familiare, sanitaria e di radicamento dell’interessato.

Il Collegio rileva che il decreto fonda la revoca su dati anagrafici e fiscali risalenti, mentre il ricorrente contrappone allegazioni specifiche: l’allontanamento per assistere la madre gravemente malata, il rientro stabile in Italia nel giugno 2024 con il nucleo familiare, la dimora dichiarata e un percorso diagnostico-terapeutico documentato presso strutture pubbliche. Si tratta di elementi circostanziati quanto a tempi, luoghi e contenuto, non degradabili a mere affermazioni difensive.

Il provvedimento, invece, dà espressamente atto di omettere la comunicazione ex legge n. 241/1990, sul presupposto della natura dovuta dell’atto e dell’inapplicabilità dell’art. 21-octies. Tale scelta ha precluso in radice l’interlocuzione procedimentale necessaria. Le considerazioni svolte dall’Amministrazione solo in sede processuale — sulla mancata prova della presenza in Italia, sulla posizione dei familiari, sull’insufficienza della documentazione sanitaria — costituiscono integrazione postuma della motivazione, inammissibile ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

Il ricorso è dunque accolto per difetto di istruttoria e di adeguata partecipazione procedimentale, con annullamento del decreto. Resta ferma la potestà dell’Amministrazione di riesercitare il potere in esito a una rinnovata istruttoria piena. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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