Sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare militare e limiti del sindacato sulle sanzioni (TAR Toscana n. 1249 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione del procedimento disciplinare militare per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, ha carattere eccezionale e facoltativo. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e prosegue anche in pendenza di questo. La sospensione opera solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto ovvero di insufficienza degli elementi conoscitivi, oppure quando i fatti contestati siano stati commessi nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio. L’Amministrazione che motivi l’immediato avvio del procedimento e l’insussistenza di tali condizioni non incorre in illegittimità. In materia di sanzioni disciplinari militari, la valutazione della gravità dei fatti e la determinazione della sanzione rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dei Carabinieri, si recava la mattina del 19.11.2021 presso una stazione dell’Arma per presenziare, nella veste di segretario nazionale di una sigla sindacale, alla visita già programmata e autorizzata di una delegazione della rappresentanza militare. All’invito del Comandante provinciale di allontanarsi, non avendo titolo per permanere, il militare opponeva un primo rifiuto e una tardiva obbedienza, dopo che l’ordine era stato reiterato dal comandante della stazione e dal superiore intervenuto. Il fatto dava luogo a un procedimento penale militare, concluso in primo e secondo grado con condanna per disobbedienza aggravata e continuata e diffamazione pluriaggravata, con ricorso per cassazione ancora pendente.

Nelle more, l’Amministrazione avviava il procedimento disciplinare e irrogava al militare sette giorni di consegna di rigore. Il ricorso gerarchico veniva respinto e il militare impugnava il rigetto davanti al giudice amministrativo, deducendo la mancata sospensione del procedimento per pregiudizialità penale, il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la prima censura, relativa alla pretesa sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare. Richiamando l’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, come modificato dalla legge n. 124/2015 e dal d.lgs. n. 91/2016, il Collegio ne ricostruisce la portata: il procedimento disciplinare è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza di quello penale, mentre la sospensione per pregiudizialità penale ha carattere eccezionale e facoltativo. Essa ricorre solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento o di insufficienza degli elementi conoscitivi, oppure quando i fatti siano stati commessi nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi di servizio.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha motivato l’immediato avvio del procedimento, trattandosi di fatti estranei al servizio e di non complesso accertamento, dettagliatamente descritti anche nei capi di imputazione. Il giudice dell’udienza preliminare aveva, peraltro, autorizzato l’ostensione degli atti penali a fini disciplinari. Correttamente, dunque, sono state ritenute insussistenti le condizioni della sospensione.

Quanto al secondo profilo, il Tribunale esclude che la condotta costituisse legittimo esercizio dei diritti sindacali. La sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1475, co. 2, del d.lgs. n. 66/2010, ammettendo le associazioni professionali a carattere sindacale nei limiti fissati dalla legge, ma la circolare ministeriale del 22.08.2019 non si era ancora tradotta in disposizioni operative. La presenza del ricorrente non era stata programmata né autorizzata, era volta a sorvegliare l’attività dei delegati, si è svolta durante il servizio e ha ritardato le attività di rappresentanza.

Sul punto dell’ordine di allontanamento, il Collegio richiama la ricostruzione della Corte militare di appello di Roma, secondo cui, a dispetto delle registrazioni prodotte, l’ordine fu formalmente impartito e percepito come tale da tutti i presenti. Neppure è ravvisabile il dedotto difetto di motivazione, essendo il provvedimento ancorato al rifiuto e alla tardiva obbedienza, con violazione degli artt. 713 e 716, 717 e 729 del d.P.R. n. 90/2010.

Infine, la censura sulla proporzionalità è respinta: la scelta della sanzione rientra in un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, insindacabile nel merito salvo eccesso di potere per manifesta illogicità o sproporzionalità, nella specie non ravvisabile. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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