Rivalutazione illegittima senza adeguata verifica dei requisiti DURC (TAR Lazio n. 5211 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, l’esclusione per gravi violazioni in materia contributiva può discendere solo da irregolarità ostative al rilascio del DURC, il quale, in quanto atto di certificazione assistito da pubblica fede, si impone alla stazione appaltante esonerandola da ulteriori accertamenti. L’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente qualificabili come gravi illeciti professionali non determina un’automatica esclusione, ma richiede una valutazione discrezionale dell’amministrazione circa l’affidabilità del concorrente. Inoltre, la rivalutazione del punteggio premiale disposta in esecuzione di una sentenza di annullamento non può essere sindacata nel merito, salva l’ipotesi di manifesta illogicità o abnormità.
Il Fatto
La Regione Lazio, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l’originaria aggiudicazione del lotto n. 5 della gara per il servizio CUP, ha riconvocato la commissione per la rivalutazione dell’offerta dell’RTI CNS con riferimento al criterio premiale del “responsabile di commessa”. All’esito, l’RTI è risultato nuovamente primo in graduatoria e la stazione appaltante ha disposto la nuova aggiudicazione con determina del 25 novembre 2024.
Il Consorzio secondo classificato ha impugnato gli atti, deducendo plurimi profili di illegittimità: la carenza dei requisiti di regolarità contributiva di una consorziata esecutrice, l’omissione di una nuova verifica dei requisiti, l’esistenza di illeciti professionali non dichiarati e l’erroneità della rivalutazione del punteggio. Ha altresì gravato il successivo verbale del RUP che aveva dato esito positivo alle verifiche sui requisiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile per intervenuto giudicato la censura relativa alla presunta carenza dei requisiti di regolarità contributiva della consorziata esecutrice, poiché tale questione era già stata definita nei precedenti giudizi. Quanto alla verifica svolta dal RUP, il Collegio l’ha ritenuta legittima: la regolarità contributiva è comprovata dai DURC positivi rilasciati nel tempo, i quali, secondo l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2024, si impongono alla stazione appaltante facendo piena prova fino a querela di falso. Nessun ulteriore accertamento era dovuto in relazione all’atto di accertamento dell’INPS, riferito a fatti risalenti e già esaminati.
In relazione alla penale applicata dall’ASL di Teramo e alle indagini penali coinvolgenti la mandataria, il TAR ha evidenziato che la valutazione dei gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità. Nel caso di specie, la motivazione del RUP ha correttamente valorizzato la diversità dell’oggetto contrattuale, la natura dell’inadempimento e la pendenza dei giudizi, senza che la ricorrente abbia dimostrato la pretestuosità di tale apprezzamento.
Quanto alla rivalutazione del punteggio, il TAR ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui il criterio andava scisso tra esperienza e competenze: dalla lex specialis risulta un criterio unitario che consente di apprezzare la figura professionale in modo complessivo. La commissione, adeguandosi agli effetti conformativi della sentenza del Consiglio di Stato, ha correttamente rideterminato il punteggio in relazione ai profili formativi e alle esperienze indicate nell’offerta.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.