Equiparazione titoli di studio e valutazione in concorsi pubblici (TAR Lazio n. 10796 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, in assenza di un provvedimento formale che attesti l’equiparazione o l’equipollenza tra titoli di studio, la relativa valutazione deve essere condotta dal giudice in applicazione di criteri sostanziali, mediante confronto in concreto dei titoli, al fine di verificare se gli stessi presentino caratteristiche tali da consentire una valutazione in termini di omogeneità. La differenza in termini di ore di frequenza previste e la mancata previsione regolamentare di una prova d’esame finale soggetta a valutazione costituiscono elementi che impediscono di considerare un corso di perfezionamento universitario equiparabile a un master universitario. La valutazione positiva del medesimo titolo in altre procedure selettive non determina l’equiparabilità, ma può denotare esclusivamente la buona fede del candidato.
Il Fatto
Un candidato, collocato all’ottavo posto nella graduatoria di merito approvata dal Consiglio Regionale del Lazio per la copertura di tre posti di personale dirigenziale, impugnava la determinazione con cui l’Amministrazione aveva rettificato la graduatoria, collocando altro candidato al quinto posto. L’atto di rettifica conseguiva alla rivalutazione dei titoli: il titolo di studio posseduto dal ricorrente – un corso di perfezionamento in “Tutela Internazionale dei diritti umani fondamentali” conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – non era stato ritenuto equiparabile al master universitario previsto dall’art. 6 del bando come titolo valutabile con punteggio.
Il ricorrente contestava la mancata attribuzione dei tre punti previsti dal bando, sostenendo l’equipollenza del titolo posseduto rispetto al master universitario, e deduceva disparità di trattamento rispetto ad altre procedure in cui lo stesso titolo era stato positivamente valutato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in assenza di un formale provvedimento di equiparazione, la valutazione di equivalenza tra titoli di studio va condotta applicando criteri sostanziali e non già formali, attraverso un confronto in concreto dei contenuti e delle caratteristiche dei titoli stessi.
Applicando tale principio al caso di specie, il Collegio ha rilevato che il corso di perfezionamento frequentato dal ricorrente prevedeva un numero di ore di frequenza nell’arco di sei mesi di gran lunga inferiore a quello richiesto per i master universitari secondo il nuovo ordinamento (1.500 ore). Inoltre, il regolamento istitutivo del corso non prevedeva, a conclusione delle attività didattiche, lo svolgimento di una vera e propria prova d’esame soggetta a valutazione, essendo l’eventuale esame finale rimesso alla discrezione dei docenti e privo di valore regolamentare.
Queste differenze sostanziali – ha concluso il Tribunale – impediscono di ritenere sussistente una valutazione di equivalenza tra il corso di perfezionamento e il master universitario disciplinato dal vigente ordinamento. Quanto, infine, alla circostanza che il medesimo titolo fosse stato positivamente valutato in altre procedure selettive, il Collegio ha chiarito che tale elemento denota esclusivamente la buona fede del ricorrente, non già la sussistenza del requisito di equiparabilità.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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