Astensione del primo revisore e sindacato sulla scheda valutativa militare (TAR Toscana n. 1247 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di documentazione caratteristica dei militari, l’obbligo di astensione del valutatore non sorge per il solo fatto che questi abbia irrogato al valutato sanzioni disciplinari di corpo: ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, il conflitto di interessi deve essere dimostrato in concreto e non può fondarsi su richiami generici o ipotetici. Le ipotesi di grave inimicizia richiedono reciprocità e rapporti interpersonali estranei alle funzioni pubbliche esercitate. Il giudizio espresso con la scheda valutativa è espressione di ampia discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità, salvo che non risulti arbitrario, irrazionale, illogico o affetto da travisamento dei presupposti di fatto. La circostanza che il valutato abbia conseguito giudizi positivi nei periodi adiacenti non integra, di per sé, indice di incongruenza della valutazione contestata. Il divieto di citare i procedimenti disciplinari nei documenti caratteristici non impedisce di valorizzare le relative circostanze fattuali nella valutazione complessiva delle doti del militare.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un Battaglione e segretario generale di un’organizzazione sindacale di categoria, impugna davanti al TAR Toscana la determinazione con cui il Vice Direttore generale della Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa ha respinto il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa relativa al periodo dal 16.09.2021 al 4.09.2022.

Con quella scheda, non concordando il primo revisore con le valutazioni del compilatore, gli è stata attribuita la qualifica “nella media”, peggiorativa rispetto all’“eccellente” conseguita nel periodo precedente. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, contraddittorietà interna tra le valutazioni di compilatore e primo revisore e omessa astensione di quest’ultimo, che aveva irrogato le due sanzioni disciplinari ritenute determinanti per la flessione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i profili di censura. Quanto all’astensione, il Tribunale richiama l’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e osserva che la posizione di conflitto deve essere dimostrata in concreto, non potendo basarsi su richiami generici o ipotetici. La situazione di conflitto coincide sostanzialmente con le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 51 cod. proc. civ., tra cui la grave inimicizia, che però richiede reciprocità, deve trovare causa in rapporti personali e tradursi in circostanze documentate di conflittualità.

In materia di documentazione caratteristica dei militari, l’obbligo di astensione sorge solo quando la grave inimicizia nasca da vicende della vita estranee alle funzioni pubbliche esercitate. Nel caso concreto non risulta allegata alcuna circostanza idonea a dimostrare che le valutazioni del primo revisore siano state indotte da rancore o avversione di natura privata. Non ricorre neppure l’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 690, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 90/2010, che opera solo quando il valutando sia sottoposto a inchiesta formale e il superiore abbia un proprio interesse all’esito del procedimento disciplinare.

Sul secondo profilo, il Tribunale ricorda che i giudizi dei superiori gerarchici sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sfuggono alle censure di legittimità, salvo arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare. Il giudizio è congruamente motivato quando si pone in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi su ciascuna voce delle qualità considerate. Il fatto che il militare abbia conseguito giudizi positivi nei periodi adiacenti non assume rilievo autonomo, poiché ogni scheda si riferisce esclusivamente al periodo di riferimento.

Nel caso di specie l’abbassamento delle singole voci trova diffuso riscontro nel giudizio del primo revisore e nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, che menziona ripetuti richiami verbali e due sanzioni disciplinari di corpo. Il Tribunale precisa che il divieto di riferirsi a procedimenti disciplinari nella documentazione caratteristica (art. 694, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010) non impedisce di valorizzare le relative circostanze fattuali, estrapolando aspetti comportamentali di autonoma rilevanza ai fini del giudizio sul servizio prestato.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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