Emersione lavoro irregolare: irrilevante la sola allegazione del volume d’affari (TAR Toscana n. 1235 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare ex art. 103 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, il requisito della capacità economica del datore di lavoro va accertato dall’Ispettorato territoriale del lavoro in rapporto alla totalità delle istanze presentate e alla complessiva situazione aziendale, non riducendosi alla sola sostenibilità del singolo rapporto da regolarizzare. Per l’imprenditore agricolo gli indici analitici di cui all’art. 9, comma 4, del d.m. 27 maggio 2020 — volume d’affari al netto degli acquisti — possono essere valutati, ma non in modo isolato e avulso dal raffronto con il conto economico e i costi della produzione. Legittimamente l’amministrazione rigetta l’istanza quando il costo del lavoro già gravante sull’impresa non è compatibile con le ulteriori assunzioni. Il beneficio non si estende al permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone la prova della cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente esistente e non il difetto dei requisiti reddituali.
Il Fatto
Una cittadina straniera presente in Italia ha chiesto l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare quale operaia florovivaista alle dipendenze di una società agricola, con istanza presentata nel giugno 2020 dinanzi alla Prefettura competente. La Prefettura ha comunicato un preavviso di rigetto fondato sul parere negativo dell’ITL, che aveva rilevato l’incapienza reddituale del datore di lavoro rispetto alle numerose istanze presentate, il disallineamento tra giornate lavorative dichiarate e richieste, l’assenza di pagamenti tracciabili e la mancanza di riscontri sull’alloggio.
Dopo le controdeduzioni dell’impresa, l’amministrazione ha respinto definitivamente la domanda con decreto notificato nel 2022. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’errore nella valutazione dei requisiti reddituali, l’impossibilità oggettiva di aprire un conto corrente e la non imputabilità a sé delle carenze del datore di lavoro, con conseguente diritto al permesso per attesa occupazione. La domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del decreto impugnato e richiama il principio di resistenza: la validità di una sola delle argomentazioni poste a base del provvedimento è sufficiente a sorreggerne il contenuto, sicché il venir meno di altra motivazione non ne comporta l’annullamento. Il rigetto, pertanto, si fonda anzitutto sull’assenza di prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni.
La funzione della procedura, ricorda il TAR, è l’emersione del lavoro in nero, che per i cittadini stranieri si intreccia con la regolarizzazione della presenza sul territorio, a tutela dell’interesse pubblico alla regolarità e trasparenza del mercato del lavoro. La procedura presuppone l’esistenza di un rapporto irregolare e non estende le ipotesi di rilascio del permesso per attesa occupazione oltre i casi di legge.
Nel caso concreto la ricorrente non ha fornito alcun riscontro documentale del rapporto di lavoro dedotto: agli atti non risultano pagamenti, promesse di pagamento o dichiarazioni ricognitive. Tale constatazione impedisce anche di valutare il rilascio del permesso per attesa occupazione, che esige la prova della cessazione di un rapporto realmente esistente e non contempla l’ipotesi in cui l’istanza sia rigettata per cause imputabili al solo datore di lavoro.
Anche le censure sui requisiti reddituali sono infondate. Il Collegio richiama il criterio per cui la capacità economica va riferita a tutti i lavoratori presenti in azienda, essendo il contrappeso di tutti i rapporti di lavoro, e non si può confidare su mere ipotesi di sviluppo, occorrendo la garanzia di una situazione economica già consolidata. Il volume d’affari al netto degli acquisti, pur ammontando a una somma positiva, non può essere letto isolatamente: dal conto economico i costi della produzione, comprensivi del personale, assorbono quasi integralmente i ricavi, rendendo l’andamento incompatibile con le ulteriori spese connesse alle numerose istanze, il cui numero la ricorrente non ha contestato.
Il ricorso è dunque rigettato. La ridotta attività difensiva delle amministrazioni giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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