Ottemperanza al giudicato del lavoro e liquidazione delle spese successive (TAR Campania n. 4424 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 e segg. c.p.a., il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997), ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin da subito un Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza. La condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza all’Amministrazione fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese successive al provvedimento azionato sono riconoscibili solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, mentre non sono dovute quelle relative a procedure esecutive diverse, come il precetto, la cui attivazione è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 2.502,08 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001. Rimasta ineseguita la pronuncia, nonostante la notifica in forma esecutiva e la certificazione del passaggio in giudicato, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, alla luce della documentazione prodotta e della mancata contestazione da parte dell’Amministrazione, risultava provato l’inadempimento, essendo decorso il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Sussistevano pertanto i presupposti per l’esperimento del rimedio ex art. 112 e segg. c.p.a.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Decorso infruttuosamente tale termine, ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.
È stata accolta anche la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente dovuto in ragione del giudicato. Il dies a quo è stato individuato nel giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza all’Amministrazione, mentre il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo o, se anteriore, con la scadenza del termine concesso per adempiere.
Il TAR ha infine chiarito il regime delle spese successive al giudicato, riconoscibili solo per gli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, come la pubblicazione e la notifica del titolo. Non sono invece dovute le spese relative ad atti di precetto o a procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Tali spese accessorie, liquidate in modo omnicomprensivo, sono state ricomprese nella condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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