Contratti attivi: procedura ad evidenza pubblica ma nessun obbligo di termini specifici (TAR Molise n. 9 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contratti con i quali la pubblica amministrazione concede in locazione o in affitto beni immobili, riconducibili ai c.d. contratti attivi, pur essendo esclusi dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2023 ai sensi dell’art. 13, comma 2, devono essere affidati nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento di derivazione europea, nonché dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato richiamati dal comma 5 della medesima disposizione. In assenza di una disciplina normativa specifica che fissi la durata dei termini per la presentazione delle offerte, la scelta dell’amministrazione di prevedere un termine di nove giorni non è illegittima, difettando un parametro normativo sulla cui base assumere la violazione. La mancata pubblicazione dell’avviso sul bollettino ufficiale regionale non incide sulla legittimità del provvedimento, ma rileva esclusivamente ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa giurisdizionale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava gli atti con cui la Regione Molise aveva indetto un avviso pubblico per la concessione in affitto dei terreni dell’Azienda Pantano sita in Termoli, nonché la successiva aggiudicazione disposta in favore di un’azienda agricola concorrente, a seguito dello scorrimento della graduatoria.
A fondamento del ricorso veniva dedotta la illegittimità del termine di soli nove giorni previsto dall’avviso per la presentazione delle offerte, ritenuto eccessivamente breve, e la mancata pubblicazione dell’avviso sul bollettino ufficiale regionale. La società chiedeva, pertanto, la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando come i contratti di locazione o affitto di beni immobili stipulati dalla pubblica amministrazione rientrino nella categoria dei c.d. contratti attivi. Secondo un risalente indirizzo giurisprudenziale, richiamato dal tribunale, pur in assenza di obblighi puntualmente prescritti dal legislatore, i principi generali di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento di derivazione europea impongono all’amministrazione concedente di attivare una procedura ad evidenza pubblica.
Il tribunale ha tuttavia rilevato che per tali fattispecie manca una disciplina specifica e che l’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 esclude espressamente i contratti attivi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, precisando al comma 5 che l’affidamento deve avvenire tenendo conto dei principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
Con specifico riferimento al termine di nove giorni per la presentazione delle offerte, il collegio ha ritenuto che la ricorrente non avesse evocato alcun parametro normativo specifico sulla cui base assumere l’illegittimità di tale previsione. In assenza di una disciplina positiva che imponga termini minimi per i contratti attivi, la scelta dell’amministrazione non può essere censurata in sede di giudizio cautelare per difetto di fumus boni iuris.
Quanto alla mancata pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale, il tribunale ha richiamato un condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui tale omissione non incide sulla legittimità del provvedimento, ma produce effetti esclusivamente sulla decorrenza del dies a quo per l’impugnativa giurisdizionale. Sulla base di tali considerazioni l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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