Rinuncia irrituale agli atti prova la sopravvenuta carenza di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 80 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia agli atti del giudizio non richiede, ai fini dell’estinzione, l’accettazione delle parti costituite, essendo sufficiente che le parti interessate alla prosecuzione non si oppongano. Tuttavia, quando la rinuncia è contenuta in una memoria non notificata, difettano i presupposti formali richiesti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, cod. proc. amm. per dichiarare l’estinzione. La dichiarazione irrituale può essere allora valutata quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., e condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente ha inoltrato all’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige una richiesta qualificata come accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, dopo essere stato indagato in un procedimento penale e dopo la pubblicazione, su un quotidiano on line, di articoli che avrebbero leso la sua persona. L’istanza mirava a individuare riferimenti e dati sui giornalisti e sul direttore responsabile, anche per le attribuzioni di responsabilità previste per legge, in vista di azioni legali davanti al giudice ordinario.
Decorso il termine di trenta giorni senza risposta, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego, per la condanna dell’Ordine all’ostensione e per la nomina di un commissario ad acta. L’Ordine si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza, per la genericità dell’istanza e perché gran parte di quanto richiesto non sarebbe stato nella sua disponibilità.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato, senza previa notifica, un atto con cui ha dichiarato di rinunciare agli atti, per sopravvenuto accordo con la resistente, dando atto della definizione tra le parti anche delle spese di lite.
Il Collegio osserva che la rinuncia agli atti nel processo amministrativo non richiede, ai fini dell’estinzione, l’accettazione delle parti costituite: è sufficiente che le parti interessate alla prosecuzione non si oppongano. Nel caso di specie l’Ordine ha confermato l’atto di rinuncia in udienza camerale.
Tuttavia, la rinuncia è stata depositata con memoria non notificata. Difettano, pertanto, i presupposti formali richiesti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, cod. proc. amm. per dichiarare l’estinzione del giudizio.
Dalla dichiarazione versata in atti il Tribunale desume idonei argomenti di prova per pervenire, ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm., alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la rinuncia irrituale deve essere valutata come univoco argomento di prova nel senso della sopravvenuta carenza di interesse, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 10157 del 2024 e Cons. Stato, sez. VII, n. 8996 del 2024.
Sulla domanda di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio qualifica la nuova istanza del ricorrente come reclamo/opposizione al decreto di rigetto e ammette il beneficio, fatta salva la verifica reddituale presso l’Agenzia delle Entrate ex artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 115/2002, riservando la liquidazione del compenso al difensore con separato decreto. Le spese di lite sono interamente compensate, atteso anche l’accordo intervenuto.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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