Insufficiente il trattamento ABA fissato dall’ASL senza motivazione sulle ore (TAR Campania n. 1457 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto di vita personalizzato predisposto dall’ASL per un minore con disturbo dello spettro autistico deve essere adeguatamente motivato in relazione al numero di ore di trattamento ABA riconosciuto, indicando le ragioni per cui tale monte ore è ritenuto sufficiente rispetto al quadro clinico specifico e agli obiettivi terapeutici. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria non esclude il sindacato del giudice amministrativo, che può avvalersi della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) quale strumento di controllo su profili di travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità delle valutazioni. L’erogazione della terapia, che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), deve intendersi rebus sic stantibus, con possibilità di revisione periodica sulla base dell’evoluzione clinica e della risposta al trattamento.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 2-3 di gravità, con associata disabilità intellettiva, impugnavano il progetto di vita personalizzato predisposto dall’ASL, che prevedeva sole 17,50 ore settimanali di trattamento ABA. I ricorrenti lamentavano l’inadeguatezza del monte ore rispetto alla condizione clinica del figlio e chiedevano l’accertamento del diritto a ricevere un trattamento intensivo di almeno 30 ore settimanali. Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva una Consulenza Tecnica d’Ufficio per verificare l’appropriatezza della terapia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato le censure avverso la DGRC n. 131/2021 e la delibera ASL presupposta, rilevando che la Regione Campania aveva già superato il meccanismo del monte ore massimo vincolante, rendendo la valutazione clinica caso-specifica derogabile con adeguata motivazione da parte del Nucleo Operativo Territoriale.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, evidenziando il difetto di motivazione e di istruttoria dell’atto impugnato. L’ASL non aveva indicato le concrete ragioni per cui, a fronte della gravità del quadro clinico e degli scarsi risultati del trattamento precedente, fossero state attribuite al minore soltanto 17,50 ore settimanali.
La Corte ha precisato che, sebbene l’adozione del progetto di vita sia espressione di discrezionalità tecnica, questa non esclude il sindacato del giudice amministrativo improntato al canone dell’effettività della tutela. La CTU costituisce pertanto un valido strumento per verificare che le valutazioni dell’Azienda Sanitaria non siano inficiate da travisamento fattuale, carenza istruttoria o illogicità.
Sulla base della relazione peritale, che ha confermato l’insufficienza del trattamento di 17,50 ore, il Tribunale ha ritenuto necessario garantire al minore un intervento ABA di almeno 30 ore settimanali di intervento diretto, oltre a 5 ore mensili di supervisione, di cui 2 destinate al parent training. L’ASL è stata quindi condannata all’erogazione del trattamento in modalità diretta o indiretta.
Quanto alla durata, il Collegio ha fissato il trattamento in 24 mesi, in linea con le indicazioni del PDTA regionale e della giurisprudenza del Consiglio di Stato. L’erogazione della terapia deve sempre intendersi rebus sic stantibus: l’ASL, dopo il primo semestre e comunque al termine del periodo, dovrà rivalutare la situazione del minore, motivando specificamente eventuali modifiche del monte ore sulla base dell’evoluzione clinica e degli esiti del trattamento.
Nota della Redazione
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