Revoca autorizzazione accensioni pirotecniche e valutazione di affidabilità (TAR Puglia n. 821 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il certificato di idoneità all’accensione di fuochi artificiali, rilasciato ai sensi degli artt. 10 e 48 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), è un’autorizzazione di polizia, sicché la sua revoca è soggetta alla verifica sulla permanenza delle condizioni soggettive di affidabilità del titolare, ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. In tale ambito, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità e può fondare il proprio giudizio negativo direttamente sull’esame dei fatti storici, anche quando essi non abbiano rilevanza penale. Il provvedimento di revoca è legittimo se supportato da una motivazione congrua che dia conto di una valutazione autonoma e non acritica dell’affidabilità del soggetto, alla luce di tutti gli elementi fattuali e dei rilievi ostativi emersi. Il provvedimento di conferma adottato all’esito di un procedimento di riesame sostituisce integralmente quello originario, determinando l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del giudizio proposto avverso l’atto iniziale.
Il Fatto
Il titolare di un certificato di idoneità all’accensione di fuochi artificiali impugnava il decreto prefettizio di revoca del titolo, emesso per la ritenuta perdita dei requisiti di affidabilità. Successivamente, l’Amministrazione, all’esito di un procedimento di riesame disposto in sede cautelare, adottava un nuovo provvedimento di conferma della revoca, avverso il quale la parte ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo vizi di irragionevolezza, sproporzionalità e carenza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il nuovo provvedimento di conferma, non essendo meramente confermativo ma espressione di una rinnovata attività amministrativa all’esito di una nuova istruttoria, ha integralmente sostituito l’atto originariamente impugnato, trasferendo su di sé l’interesse alla decisione.
Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ha ribadito che il certificato in questione è un’autorizzazione di polizia, soggetta alla costante verifica della permanenza dei requisiti di affidabilità del titolare. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato che la valutazione dell’Amministrazione può prescindere dall’esito di procedimenti penali, potendosi basare direttamente sull’esame dei fatti storici che ne costituiscono il fondamento, anche se non integrano una fattispecie di reato.
Il Tribunale ha quindi ritenuto legittimo il provvedimento di conferma della revoca, poiché la Prefettura non si era limitata a recepire acriticamente le risultanze penali, ma aveva compiuto una valutazione autonoma di inaffidabilità del soggetto, basata su elementi concreti quali l’utilizzo di un garage privato e di un capannone come deposito di materiale pirotecnico in assenza di specifica licenza. Tali circostanze sono state considerate non irragionevoli e idonee a sostenere il giudizio negativo sulla condotta del titolare, in considerazione della ratio della normativa di settore che richiede un comportamento irreprensibile e rispettoso delle regole.
Quanto alle censure relative all’elusione dell’ordinanza cautelare, il Collegio le ha respinte, rilevando che l’Amministrazione aveva ben riesercitato il proprio potere valutativo, emendando i vizi procedimentali riscontrati in sede cautelare e fornendo una motivazione adeguata. Le residue doglianze sono state infine giudicate generiche e prive di riscontro probatorio.
Nota della Redazione
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