Nomina della commissione e sindacato sulla valutazione nei concorsi universitari (TAR Trentino-Alto Adige n. 50 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina dei membri delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei professori universitari non è subordinata al voto segreto, che non costituisce principio generale dell’ordinamento e richiede un’espressa previsione di settore, posta in funzione di indipendenza e riservatezza, prevalendo altrimenti la regola del voto palese connessa alla trasparenza e alla motivazione dell’azione amministrativa. La scelta dei commissari non integra una procedura comparativa tra soggetti candidabili: è sufficiente il richiamo alla normativa di riferimento e l’attestazione della qualità di esperto, restando estranea al giudizio la motivazione sulle ragioni dell’individuazione del singolo nominato. Le raccomandazioni dell’ANAC sul sorteggio non sono vincolanti per l’autonomia statutaria e regolamentare delle Università, che possono prevenire il rischio corrotto con misure diverse, come la nomina di commissari esterni. Le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili soltanto per travisamento, illogicità o contraddittorietà ictu oculi, non essendo ammessa la sovrapposizione del giudizio del giudice a quello dell’organo competente, né richiesta una valutazione comparativa puntuale per ciascun titolo, essendo sufficiente un giudizio complessivo ed unitario.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Trento indice una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia mediante chiamata, per il settore scientifico-disciplinare GIUR-14/A (Diritto penale). La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, valuta le candidature e individua con graduatoria il vincitore, con la ricorrente collocata al secondo posto.
La seconda classificata impugna gli atti della procedura davanti al TAR, lamentando l’illegittimità della nomina dei commissari, la mancata prefissione dei criteri di valutazione, il difetto di motivazione e l’assenza di attestazione della conoscenza della lingua inglese. Chiede l’annullamento degli atti, della chiamata e del contratto eventualmente stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure sulla nomina della Commissione. Il voto segreto non è configurabile come principio generale: esso si giustifica solo in presenza di un’espressa disposizione normativa settoriale, assente nell’art. 6 del Regolamento di Ateneo. La segretezza si porrebbe in conflitto con le esigenze di trasparenza e di responsabilità desumibili dall’art. 1 della legge n. 241/1990.
Quanto alla motivazione della scelta, la Corte ribadisce che la designazione dei commissari non è una procedura comparativa. Rileva solo l’idoneità del soggetto, nella specie desumibile dalla qualifica di professore di prima fascia di lungo corso nel macrosettore. La ricorrente non ha contestato l’inidoneità dei commissari ma il mero difetto di motivazione, censura non meritevole di accoglimento.
Il sorteggio suggerito dall’ANAC non è vincolante, stante l’autonomia regolamentare delle Università, che possono adottare misure diverse: nel caso, due commissari su tre provengono da Atenei esterni. L’adeguamento normativo dei criteri di scelta dei commissari, inoltre, è stato sottoposto alla Consulta dei Direttori, sicché la censura di difetto di consultazione è smentita.
Nel merito, le operazioni valutative sono espressione di discrezionalità tecnica. La Commissione ha richiamato i criteri del bando e del D.M. n. 120/2016, indicando l’apporto individuale nei lavori in collaborazione e la scala di valutazione. Non era obbligatoria l’adozione di punteggi numerici, essendo sufficiente un giudizio analitico. La verbalizzazione non deve essere cronistoria di ogni passaggio, ma sintesi percettibile dell’iter logico.
La Corte esclude infine violazioni sul grado di indipendenza scientifica e sul criterio della rilevanza internazionale, previsti dal bando: il profilo attiene all’autonomia scientifica del candidato, non a situazioni di conflitto. La mancata certificazione dei commissari in lingua inglese è irrilevante, potendo la competenza risultare anche da attività espletate e pubblicazioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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