Accesso agli atti: sopravvenuto riscontro dell’istanza e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Molise n. 249 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi degli artt. 116 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto di accesso agli atti e l’annullamento del rigetto implicito dell’istanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’amministrazione, dopo la proposizione del gravame, abbia fornito il riscontro all’istanza di accesso, facendo così venire meno l’interesse alla decisione. La declaratoria di improcedibilità consegue all’accertamento dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, a prescindere dalla fondatezza originaria del ricorso. In tale evenienza, le spese di lite possono essere integralmente compensate, in conformità alla richiesta delle parti e tenuto conto della natura della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, una società officina, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Molise per ottenere l’accertamento del proprio diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti richiesti con un’istanza di accesso agli atti trasmessa alla società Anas S.p.A. e alla sua Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, Area Gestione Rete Molise. La ricorrente aveva inoltre chiesto l’annullamento del rigetto implicito formatosi sull’istanza.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione resistente si era costituita rappresentando di aver dato riscontro all’istanza di accesso successivamente alla proposizione del ricorso, chiedendo pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite. Anche la stessa parte ricorrente, con successiva nota, aveva dato atto del riscontro ottenuto, aderendo alla richiesta di improcedibilità e alla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente considerato che l’istanza di accesso era stata formulata in data 28.01.2026 e che il ricorso era stato proposto avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione. Ha quindi rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’amministrazione aveva fornito il riscontro richiesto, come attestato sia nell’atto di costituzione in giudizio della resistente sia nella nota della stessa ricorrente del 25.05.2026.
La circostanza che l’istanza di accesso fosse stata nel frattempo soddisfatta ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, configurandosi un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha pertanto ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., non essendo più possibile, per il giudice, decidere nel merito una controversia la cui utilità sostanziale è venuta meno per fatto sopravvenuto.
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Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in conformità alla richiesta formulata dalle stesse. Tale decisione è stata motivata facendo riferimento alla natura della controversia e all’andamento complessivo del giudizio, nonché al fatto che la definizione in rito non consentiva di valutare compiutamente la fondatezza delle rispettive pretese. L’esito del giudizio è stato quindi la declaratoria di improcedibilità con integrale compensazione delle spese, senza condanna della parte soccombente in senso formale.
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Nota della Redazione
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