Nessuna falsa dichiarazione se il bando consente ogni elemento utile (TAR Campania n. 2100 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra alcuna falsa dichiarazione rilevante ai sensi degli artt. 47, 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000 l’indicazione, nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione a una procedura comparativa, di convenzioni conseguite mediante affidamento diretto, allorché il modello di domanda apprestato dall’Amministrazione richieda genericamente di indicare ogni elemento utile a individuare la capacità di attrarre finanziamenti competitivi, e non già i soli finanziamenti conseguiti tramite bandi. In tal caso difetta a monte il presupposto della falsità della dichiarazione, con la conseguenza che il carattere non competitivo del finanziamento assume rilievo ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi e non può fondare alcun provvedimento di esclusione o di decadenza. La trasparenza dell’operato del candidato è confermata dall’allegazione integrale dei titoli contestati, dai quali emerge la natura diretta dell’affidamento, così escludendo qualsiasi intento decettivo.

Il Fatto

Il ricorrente, professore associato presso un ateneo, partecipava a una procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia. All’esito dei lavori della Commissione risultava vincitrice, con uno scarto di 0,10 punti, l’unica altra candidata.

Dopo aver impugnato gli atti della procedura, il ricorrente inoltrava all’Università un’istanza-diffida, chiedendo l’accertamento della veridicità di alcune dichiarazioni contenute nel curriculum della controinteressata. In particolare contestava che due convenzioni fossero state qualificate come derivanti da bandi competitivi, mentre sarebbero scaturite da affidamenti diretti, e chiedeva l’adozione dei conseguenti provvedimenti di decadenza. L’Ateneo respingeva l’istanza, ritenendo che non si ravvisassero irregolarità. Il diniego, impugnato dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposto dinanzi al TAR, costituisce l’oggetto del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’unico motivo di gravame, con cui si denuncia la violazione degli artt. 47, 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 127 del d.P.R. n. 3/1957, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione. Secondo il ricorrente, la falsa attestazione avrebbe indotto in errore la Commissione, incidendo in modo decisivo sull’esiguo scarto di punteggio e imponendo l’esclusione della controinteressata.

Il Tribunale ritiene il motivo infondato per una ragione assorbente: nella condotta della controinteressata non è ravvisabile alcuna violazione delle norme invocate, perché difetta a monte la falsità della dichiarazione. Assume valenza dirimente il tenore letterale del modello di domanda predisposto dall’Ateneo, che, con riferimento al parametro in esame, richiedeva di indicare ogni elemento utile a individuare la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto.

Tale formulazione, osserva il Collegio, non si limita a prescrivere l’indicazione dei soli finanziamenti competitivi conseguiti in qualità di responsabili di progetto, come prospettato nel ricorso, ma legittima l’indicazione di ogni esperienza significativa potenzialmente idonea a dimostrare la capacità di attrarre tale tipo di finanziamenti, incluse le esperienze di responsabilità progettuale derivanti da convenzioni o affidamenti diretti. La controinteressata si è dunque limitata a riportare fedelmente le proprie esperienze, senza attestare falsamente la natura competitiva degli incarichi.

A conferma della trasparenza e dell’assenza di intento decettivo rileva l’avvenuta allegazione alla domanda delle due convenzioni integrali, dalle quali emergeva chiaramente il carattere non competitivo dei finanziamenti: circostanza ammessa dallo stesso ricorrente. Ne consegue che il carattere non competitivo dei due finanziamenti non poteva assumere alcun rilievo escludente, valendo solo ai fini dell’attribuzione dei punteggi, come chiarito dalla stessa Amministrazione, che ha escluso ogni incidenza di tali titoli sul punteggio attribuito.

L’assenza di qualsivoglia dichiarazione mendace comporta quindi l’insussistenza dei motivi di esclusione e conferma la piena legittimità del provvedimento di diniego. Il ricorso è respinto; le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *