Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1502 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario, dichiarata passata in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, senza che l’obbligato vi abbia dato integrale esecuzione. Grava sull’Amministrazione resistente l’onere di provare l’avvenuto adempimento del disposto giudiziale. In difetto di prova, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine determinato e nomina fin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. L’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non dà luogo ad alcun compenso.
Il Fatto
Le ricorrenti, una docente di istituti scolastici e il difensore antistatario beneficiario della liquidazione delle spese, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2456/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 15 maggio 2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso della docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00, oltre a ordinare il pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 16 maggio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano il 7 novembre 2025. L’Amministrazione non ha però eseguito il disposto, né per la Carta docente né per i compensi. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza del titolo esecutivo. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere. La stessa, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione in data 16 maggio 2024.
Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Si tratta del lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo — che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) — presso la sede del debitore, al momento dell’esecuzione giudiziale.
L’Amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto. Tale difetto probatorio determina l’accoglimento del ricorso. Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione scolastica di erogare alla docente € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato, per complessivi € 2.000,00, e di corrispondere al difensore antistatario le spese di lite del giudizio civile, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza il Tribunale ha nominato fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi 60 giorni. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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