Ottemperanza al giudicato e interessi sulle spese di lite (TAR Trentino-Alto Adige n. 12 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito pecuniario per le spese di lite, consacrato in un titolo esecutivo, è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, cod. civ., a decorrere dalla data di deposito della sentenza che lo accerta e fino al soddisfo, senza necessità di autonoma pronuncia di condanna. Nel giudizio di ottemperanza il TAR ordina all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario, in punto di spese, entro il termine fissato in motivazione. Il ricorso per l’esecuzione del giudicato, notificato presso l’Avvocatura dello Stato, è procedibile quando la sentenza è certificata passata in giudicato e previamente notificata in forma esecutiva.
Il Fatto
La ricorrente aveva adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento chiedendo la disapplicazione di alcune determinazioni ministeriali in materia di concorsi per soli titoli per il personale scolastico, e l’accertamento dell’equivalenza del servizio prestato presso scuole statali gestite dalla Provincia Autonoma di Trento. Con sentenza n. 22/2023, pubblicata il 7.2.2023, il giudice adito accoglieva le domande e condannava l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Notificata la sentenza in forma esecutiva il 26.5.2023, la parte inviava i conteggi aggiornati il 22.10.2024, senza riscontro. Esperito senza esito il pignoramento presso terzi, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento di € 2.918,24 e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la correttezza dell’incardinamento del giudizio dinanzi a sé, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., rilevando che il ricorso era stato regolarmente notificato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, secondo l’art. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933, come modificato dalla legge n. 260/1958.
La sentenza del giudice ordinario risultava certificata come passata in giudicato, nel rispetto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e previamente notificata in forma esecutiva all’Amministrazione tenuta a eseguirla. Il ricorso è stato pertanto ritenuto procedibile, essendo decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Sulla base della documentazione non contrastata, l’inadempimento è stato accertato. La domanda è stata accolta, ordinando all’Amministrazione di dare piena e completa ottemperanza entro 45 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, per la parte relativa alle spese di lite, nella misura richiesta di € 2.918,24.
Il Collegio ha poi affermato che su tale somma devono calcolarsi gli interessi legali, quali interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., dalla data di deposito della sentenza (7.2.2023) e fino al soddisfo, da intendersi come data di emissione del mandato di pagamento. A sostegno richiama il principio per cui il credito per spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto, citando Cass. civ., sez. VI, n. 17437 del 4 luglio 2018.
Infine, il TAR ha riservato, su eventuale istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, e ha posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in € 1.000,00 per compensi.
Nota della Redazione
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