Rimborso costi accoglienza solo con modalità proporzionate (TAR Piemonte n. 1737 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza e l’ingiunzione di rimborso dei costi indebitamente sostenuti dall’Amministrazione, adottate con un unico provvedimento prefettizio, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo: la valutazione demandata alla Prefettura non si esaurisce nell’accertamento di un credito restitutorio, ma integra esercizio di un potere discrezionale soggetto ai principi di proporzionalità e adeguatezza. Il principio di proporzionalità, imposto dall’art. 26 della direttiva 2013/33/UE, permea non soltanto l’an e il quantum della pretesa restitutoria, ma anche il quomodo dell’adempimento. È pertanto illegittima l’ingiunzione che imponga il pagamento in unica soluzione, sotto pena di atti esecutivi, quando l’entità del discostamento dal parametro dell’assegno sociale non sia tale da rendere esigibile l’importo in una sola datio. Il provvedimento deve già contemplare una rateizzazione calibrata sui redditi effettivi dell’ingiunto, non potendo la relativa valutazione essere rinviata a un successivo atto concessorio.
Il Fatto
La Prefettura di Vercelli ha revocato la misura di accoglienza nei confronti del ricorrente e, con lo stesso provvedimento, gli ha ingiunto il pagamento di una somma pari ai costi sostenuti per l’accoglienza indebitamente fruita. L’importo è stato quantificato in euro 4.900,84, moltiplicando il costo pro capite pro die pattuito con l’ente gestore per il numero di giorni di fruizione sine titolo, a partire dal mese successivo al raggiungimento della soglia dell’assegno sociale annuale.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Piemonte limitatamente alla parte relativa all’ingiunzione di pagamento, ottenendo in sede cautelare la sospensione dell’efficacia di quella statuizione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, rilevando che le statuizioni contenute nel dispositivo dell’atto impugnato — revoca della misura e ingiunzione di rimborso — sono strettamente connesse, perché presuppongono l’accertamento di elementi comuni esposti nella motivazione. L’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 142/2015 prevede espressamente l’impugnabilità del provvedimento di revoca davanti al TAR competente.
Il Tribunale distingue il precedente delle Sezioni Unite n. 4842/2025, che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario: in quel caso l’ingiunzione era stata adottata con provvedimento autonomo, non in sede di revoca delle misure. Ammettere due giurisdizioni per lo stesso atto comporterebbe un frazionamento in contrasto con l’economia processuale e il diritto di difesa.
Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 6656/2024, n. 6657/2024, n. 8350/2023): il rimborso delle somme indebitamente percepite richiede il rispetto delle prescrizioni dell’art. 26 della direttiva 2013/33/UE, con valutazione del discostamento dal parametro dell’assegno sociale, del comportamento del richiedente e dell’eventuale occultamento di risorse. In ossequio al primato del diritto UE, deve essere disapplicato l’art. 23, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 nella parte in cui non subordina il rimborso a tali condizioni.
La proporzionalità deve permeare anche le modalità dell’adempimento: adempiere in un’unica soluzione costituirebbe un sacrificio sproporzionato quando il reddito, pur superiore all’assegno sociale, sia modesto. La rateizzazione, oltre a essere conforme alla buona fede oggettiva, agevola l’adempimento e garantisce un recupero effettivo della somma.
Nel caso concreto, il Tribunale riconosce la legittimità dell’accertamento dei presupposti della revoca e della quantificazione del rimborso, non sproporzionata in sé, anche perché il ricorrente non ha dedotto di avere comunicato il mutamento delle proprie condizioni reddituali. Il provvedimento non rispetta però la proporzionalità quanto alle modalità di adempimento, avendo ingiunto il pagamento in unica soluzione entro breve termine e sotto pena di atti esecutivi. La mera possibilità di presentare istanza di rateizzazione non è sufficiente, poiché la proporzionalità costituisce presupposto di legittimità della richiesta di rimborso e non può essere demandata a un provvedimento successivo di cui non sono definiti l’an né il quantum. L’ingiunzione va quindi annullata, con obbligo per la Prefettura di rideterminare in sede di riesercizio del potere le modalità di restituzione, nel rispetto della proporzionalità. Le spese sono compensate; il compenso al difensore, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è liquidato con separato decreto.
Nota della Redazione
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