Occupazione sine titulo e obbligo di provvedere ex art. 42 bis (TAR Marche n. 533 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che abbia occupato e trasformato un fondo privato in forza di un procedimento espropriativo mai concluso, e quindi divenuto sine titulo, è tenuta a provvedere in via formale sulle domande del proprietario. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità dell’occupazione, dichiara il diritto del privato alla restituzione dell’area ovvero al corrispettivo del suo valore di mercato, oltre al risarcimento del danno per il periodo di non uso. L’amministrazione deve quindi, entro un termine assegnato, disporre la restituzione previa eventuale riduzione in pristino, oppure adottare il provvedimento acquisitivo ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. La scelta è discrezionale ma non arbitraria, e la sua motivazione è sindacabile.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di aree site nel Comune di Porto Recanati, individuate catastalmente al Foglio 16, particelle 51 e 730, per una superficie di 3.484 mq. La Regione Marche ha occupato tali aree dal settembre 1984 e vi ha realizzato opere per la sistemazione idraulica dell’argine del Fiume Potenza, trasformando il fondo in modo irreversibile. Il procedimento di espropriazione non è mai stato concluso e nessuna somma è stata corrisposta ai proprietari.
Sollecitata più volte, l’amministrazione ha risposto con una nota del luglio 2020, con cui ha negato la somma richiesta e ha annunciato un deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti mai avvenuto. Nel marzo 2021 ha poi chiesto ai proprietari l’accesso alle aree per lavori di manutenzione, riconoscendo così di non averne la proprietà. I proprietari hanno quindi agito per l’accertamento dell’occupazione sine titulo, la restituzione previa rimessa in pristino e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La difesa regionale invoca la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ma il Collegio richiama l’orientamento per cui sono escluse da quella giurisdizione le controversie su atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti incidenti sul regime delle acque. Nella specie non vengono in rilievo provvedimenti che richiedano specifiche competenze tecniche, e la prova contraria spettava all’amministrazione che ha sollevato l’eccezione.
La giurisdizione spetta invece al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., poiché l’azione attiene all’esercizio del potere ablatorio della Regione. L’illegittimità dell’occupazione non è originaria, ma è sopravvenuta per la mancata conclusione del procedimento. La giurisprudenza consolidata — richiamata anche nelle pronunce delle Sezioni Unite n. 23102/2019 e n. 32688 del 2021 — riconduce alla giurisdizione esclusiva le condotte materiali riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, compresa la domanda di restituzione e il risarcimento ex art. 2043 cod. civ.
Nel merito, il Collegio respinge le difese della Regione. L’eccezione sulla mancata occupazione della particella 730 è smentita dagli stessi documenti depositati dall’amministrazione. Priva di fondamento è anche la tesi della restituzione, poiché il fondo presenta l’intervento di sistemazione idraulica e l’amministrazione non ha mai comunicato né attuato alcuna restituzione. Infondata è infine l’eccezione sul valore dei terreni, giacché la facoltà edificatoria non è l’unica inerente al diritto di proprietà, né il suo limite autorizza l’occupazione gratuita.
Accertata la fondatezza del ricorso, il Tribunale richiama l’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, applicabile anche ai fatti anteriori. La norma esclude ormai l’accessione invertita e consente all’amministrazione di acquisire il bene corrispondendo l’indennizzo, fermo il risarcimento per l’occupazione senza titolo. Da ciò deriva l’obbligo di provvedere: restituire il fondo o adottare l’atto acquisitivo, con motivazione sindacabile e calcoli analitici. Il Collegio dichiara pertanto il diritto dei ricorrenti alla restituzione o all’equivalente monetario, oltre al risarcimento, e fissa in sessanta giorni il termine per provvedere, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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