Ordinanza di demolizione e istanza di sanatoria pendente: improcedibilità per sopravvenuto diniego (TAR Emilia-Romagna n. 1176 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione di opere abusive è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, intervenga il diniego dell’istanza di sanatoria presentata prima dell’emanazione dell’ordine di ripristino, e tale diniego non sia stato impugnato. Le censure che investono il rapporto tra l’ordinanza e il procedimento di sanatoria pendente perdono di oggetto, poiché il provvedimento di diniego, ormai definitivo, consolida l’ordine di demolizione. Le residue censure di merito, inerenti il vincolo paesaggistico e la qualificazione dell’abuso, vanno invece dichiarate infondate.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile e del terreno pertinente, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 205 del 17.12.2020, emessa dal Comune ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento intimava la rimozione di plurime opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio: un marciapiede in cemento, un manufatto adibito a cucina-pranzo, un deposito attrezzi, un ripostiglio, una tettoia e un ulteriore ripostiglio.
Prima dell’emanazione dell’ordinanza i ricorrenti avevano presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria e istanza di compatibilità paesaggistica. Hanno quindi dedotto l’illegittimità dell’ordine di ripristino per essere stato adottato in pendenza del procedimento di sanatoria, oltre a contestare il vincolo paesaggistico e la qualificazione dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente il primo, il secondo e il quinto motivo, tutti incentrati sul rapporto tra l’ordinanza di demolizione e il procedimento di sanatoria ancora in corso al momento della sua emanazione. La questione giuridica centrale consiste nello stabilire se la sopravvenuta definizione del procedimento di sanatoria incida sull’interesse alla decisione del ricorso.
Il Tribunale ha rilevato che nelle more del giudizio la domanda di sanatoria è stata respinta dal Comune, così come è stata respinta l’istanza di compatibilità paesaggistica. I ricorrenti non hanno impugnato tali provvedimenti, né hanno articolato specifiche difese al riguardo in sede di discussione.
Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il diniego dell’istanza di sanatoria, ormai definitivo, determina il consolidamento dell’ordinanza di demolizione e priva di oggetto le censure relative alla pendenza del procedimento amministrativo.
Quanto alla censura sul vincolo paesaggistico, il Collegio ne ha dichiarato l’infondatezza, osservando che tale profilo è solo uno degli elementi evidenziati nel provvedimento impugnato e che i ricorrenti hanno comunque presentato istanza di compatibilità paesaggistica, respinta con provvedimento non impugnato.
Anche la censura sulla qualificazione dell’abuso è stata dichiarata infondata. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha evidenziato l’assoluta assenza di titoli edilizi rispetto agli abusi riscontrati, rispetto ai quali non è stata ottenuta la sanatoria, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione in ragione del tipo e dell’entità delle opere realizzate.
Nota della Redazione
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