Ottemperanza al giudicato sul pagamento della carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3070 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ma il relativo accertamento non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: esso assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore, in particolare per capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’Ente legittima la dichiarazione di inottemperanza e l’assegnazione di un termine per il pagamento. In caso di inutile decorso di tale termine va nominato il commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma di euro 500,00 annui, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato per la somma complessiva di euro 2.500,00, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e di condannare l’Amministrazione alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contestata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il passaggio centrale è di ordine qualificatorio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da qui la precisazione operativa: l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Per il capitale residuo e per gli interessi resta necessario verificare l’esatta misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto. Viene dichiarata l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnato un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1282 c.c.

Tutte le 339 sentenze sull'art. 1282 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *