Volumetria urbanistica e chiusura delle facciate oltre il 75% (TAR Trentino-Alto Adige n. 139 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, la verifica della percentuale di chiusura delle superfici verticali di un manufatto accessorio, rilevante ai fini dell’accertamento della formazione di volumetria urbanistica, deve essere condotta considerando l’intero sviluppo delle facciate e non la sola facciata interessata dall’intervento. Il diniego che si fondi su tale parametro di calcolo è legittimo quando il privato, pur allegando una diversa percentuale, non dimostri che la superficie assunta a riferimento coincida con l’intero sviluppo delle superfici verticali, né che sia erronea l’impostazione dell’amministrazione. Non è ravvisabile violazione delle garanzie partecipative quando l’amministrazione, all’esito della fase procedimentale, esamini le osservazioni e precisi o integri la motivazione del diniego senza introdurre ragioni nuove, limitandosi a confermare i motivi ostativi già comunicati.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di due particelle edificiali site in zona agricola e in area di interesse paesaggistico, presentavano istanza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la trasformazione di un manufatto accessorio, originariamente adibito a legnaia, in locale sauna, eseguita in assenza dei titoli abilitativi.
Il progetto originario prevedeva la chiusura del lato sud del manufatto e il suo collegamento all’edificio principale, assoggettato a vincolo culturale, per configurare un unico organismo edilizio e accedere all’incremento di cubatura previsto dalla normativa provinciale. Dopo i rilievi istruttori del Comune, i ricorrenti presentavano un progetto rielaborato, rinunciando al collegamento e limitando l’intervento al solo manufatto, con chiusura del lato sud nella misura del 75%. Il Comune rigettava l’istanza contestando il criterio di calcolo della percentuale di chiusura, da riferirsi a tutte le facciate. Avverso il diniego i ricorrenti proponevano ricorso, deducendo vizi procedimentali e di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, esaminando prioritariamente le censure di merito ed esimendosi dalla valutazione dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata acquisizione del parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, il Tribunale osserva che il provvedimento impugnato non contiene alcuna formale riqualificazione dell’intervento come nuova costruzione o ampliamento, limitandosi a rilevare la formazione di volumetria urbanisticamente rilevante.
Il nucleo motivazionale attiene dunque alla verifica di un presupposto oggettivo di natura urbanistica, estraneo alla discrezionalità tecnica della Commissione edilizia. Il motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancata valutazione del progetto depositato a seguito del preavviso di rigetto. Il Collegio rileva che il provvedimento finale richiama espressamente tale elaborato, evidenziandone l’inidoneità a superare le ragioni ostative. Ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e del corrispondente art. 11-bis della disciplina provinciale, l’amministrazione può confermare i motivi ostativi o precisare la motivazione sulla base degli elementi emersi dal contraddittorio, senza che ciò comporti violazione del diritto di partecipazione.
Il terzo motivo, centrale, contesta l’accertamento sulla chiusura del manufatto per oltre il 75% delle superfici verticali. Il Collegio richiama la definizione di volumetria recata dall’art. 2, lett. g), del D.P.P. n. 24/2020, improntata al principio del “vuoto per pieno”, e la circolare provinciale n. 4/2021, di natura meramente interpretativa. I ricorrenti assumono a riferimento una superficie di 21,46 mq e ne deducono il rispetto della soglia del 25%.
Il Tribunale osserva che le censure muovono da un errore di prospettiva: il diniego non si fonda su un errore di calcolo, ma sull’individuazione dell’intero sviluppo delle superfici verticali quale parametro di riferimento. Pur ammettendo che, sulla superficie indicata dai ricorrenti, la soglia risulti rispettata, resta indimostrata la correttezza di tale parametro. Le doglianze non colgono quindi la reale ratio del provvedimento. Poiché l’atto è plurimotivato e sorretto da ragioni autonome, la legittimità di una sola è sufficiente a sostenerne la validità.
Nota della Redazione
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