Inaccessibilità dei verbali di audit per rischio clinico al medico coinvolto (TAR Abruzzo n. 501 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico, inclusa la documentazione relativa agli audit, sono sottratti all’accesso documentale in virtù del divieto generale di acquisizione e utilizzo nell’ambito di procedimenti giudiziari sancito dall’art. 1, comma 539, lett. a), della legge n. 208/2015. Il divieto non distingue tra posizioni soggettive diverse, sicché opera anche nei confronti del medico dipendente coinvolto nell’evento oggetto dell’audit, che conserva comunque il diritto di accesso al proprio fascicolo personale. La natura interna e la finalità di miglioramento organizzativo dell’attività di risk management giustificano la sottrazione alla conoscenza generalizzata, senza che rilevi la posizione qualificata del richiedente o l’eventuale contenzioso pendente con l’azienda sanitaria.
Il Fatto
Un dirigente medico della ASL di Teramo veniva convocato per un audit successivo alla segnalazione di una “situazione critica” verificatasi presso il presidio ospedaliero, relativa alla visita di un paziente a cui aveva partecipato. Sentito in sede di audit, il medico formulava istanza di accesso agli atti, chiedendo la documentazione relativa all’intera procedura di rischio clinico, dal primo atto di impulso alle delibere e ai verbali, nonché il proprio fascicolo personale.
L’azienda sanitaria consentiva l’accesso al fascicolo personale, ma negava l’ostensione della documentazione concernente l’audit per rischio clinico, richiamando l’art. 13 del proprio regolamento e l’art. 1, comma 539, lett. a), della legge n. 208/2015, che sancisce l’inutilizzabilità dei relativi verbali e atti. Avverso il diniego, il medico proponeva ricorso per l’accesso, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo la propria posizione qualificata di dipendente direttamente coinvolto e la natura non genuina dell’audit, da qualificarsi quale istruttoria sulla sua condotta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto di prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato, rigettando la domanda nel merito in quanto infondata. Il Collegio ha innanzitutto escluso la rilevanza della posizione qualificata del medico dipendente, osservando come il divieto di acquisizione dei verbali e degli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non distingua tra le differenti posizioni del paziente o del sanitario, ripetendosi in un generale divieto di acquisizione e di utilizzo nell’ambito di tutti i procedimenti giudiziari.
La pronuncia ha valorizzato la natura del procedimento di audit per rischio clinico, qualificandolo come attività di risk management a carattere eminentemente amministrativo e interno, finalizzata a stimare e misurare il rischio del verificarsi di eventi avversi e a sviluppare strategie per minimizzarli. Tale natura “interna”, orientata al miglioramento dell’efficienza organizzativa, rende consequenziale il divieto di accesso, in quanto finalizzato a stimolare la collaborazione del personale coinvolto nell’audit, con la garanzia che le informazioni emerse restino all’interno del processo di miglioramento aziendale e non siano utilizzabili per azioni civili o disciplinari contro il medico.
La Corte ha infine respinto la tesi del ricorrente circa la natura non genuina della procedura, rilevando come la qualificazione dell’attività come mero audit per rischio clinico trovi conferma nella circostanza che l’azienda ha comunque consentito l’accesso al fascicolo personale, permettendo al sanitario di conoscere ogni atto relativo alla propria vicenda professionale detenuto dal datore di lavoro. La sentenza ha concluso per la reiezione del ricorso, con integrale compensazione delle spese tra le parti in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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