Parità scolastica, cessazione della materia per riconoscimento in autotutela (TAR Campania n. 8380 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato con il ricorso. Il provvedimento adottato dall’Amministrazione in autotutela a seguito dell’instaurazione del giudizio, che riconosca quanto richiesto dal ricorrente, priva di oggetto la domanda di annullamento. La declaratoria consegue anche quando, per il decorso del tempo e il sopravvenire di atti che elidono l’interesse alla coltivazione del gravame, venga meno l’utilità della decisione. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il giudice dichiara pertanto cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società attiva nel settore della formazione privata impugnava il diniego di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, adottato con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. L’istanza riguardava quattro indirizzi di studio dell’istituto. Il ricorso, originariamente proposto davanti al T.A.R. Lazio, veniva riassunto davanti al TAR Campania dopo la declaratoria di incompetenza. La ricorrente censurava il provvedimento di rigetto, la nota di conferma in esito al riesame e gli atti presupposti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

Nel corso del giudizio l’Amministrazione procedeva al riesame imposto dal Consiglio di Stato, riconoscendo infine alla ricorrente il regime giuridico della parità scolastica per l’anno scolastico controverso. Sopravveniva poi il decreto che disponeva la cessazione dell’istituzione scolastica, con decorrenza degli effetti dall’1 settembre 2025, per gli stessi indirizzi oggetto dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La questione centrale attiene alla sorte del ricorso quando l’Amministrazione, dopo l’instaurazione del giudizio, adotti in autotutela il provvedimento richiesto dal ricorrente.

La nota del 22 marzo 2023 attestava il riconoscimento del regime giuridico della parità scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, in esito alle risultanze del riesame di tutta la documentazione. Il Tribunale ne desume il carattere integralmente satisfattivo dell’operato pubblico successivo. Trova applicazione il principio per cui la cessazione della materia del contendere si determina quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa pienamente l’interesse azionato con il ricorso.

Il Collegio richiama sul punto TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n. 4368, e valorizza la lettura offerta dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1907 del 12 maggio 2023, che aveva già qualificato la nota come idonea a soddisfare l’interesse e destinata a provocare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito.

Concorrono alla declaratoria due ulteriori circostanze. Da un lato, il decorso dell’anno scolastico cui si riferivano gli atti impugnati. Dall’altro, il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale del 25 marzo 2025, recante cessazione dell’attività per gli indirizzi corrispondenti a quelli per i quali era stata formulata l’istanza di parità. Tali evenienze hanno determinato, comunque, la carenza di interesse alla coltivazione del gravame.

Il Tribunale dichiara pertanto cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La natura formale della decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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