Sostituzione nel consiglio di classe e astensione non viziano lo scrutinio (TAR Umbria n. 350 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consiglio di classe è collegio perfetto e deve deliberare con la presenza di tutti i docenti della classe. In caso di assenza giustificata di un insegnante, il dirigente scolastico deve affidare la sostituzione ad altro docente della stessa materia in servizio presso la medesima scuola, senza che sia necessario indicare nel verbale le ragioni dell’impedimento o allegare formalmente la delega. L’astensione di un componente attiene all’esercizio dell’attività del singolo membro e non incide sulla completezza dell’organo, che resta perfetto. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di discrezionalità tecnica in materia di ammissione all’esame di Stato incontra i limiti della manifesta illogicità, del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.

Il Fatto

La ricorrente, studentessa dell’ultimo anno di un istituto superiore, era stata non ammessa all’esame di Stato dal Consiglio di classe. Ammessa con riserva in via cautelare, aveva sostenuto le prove riportando esiti sufficienti. Con una prima pronuncia il ricorso avverso la non ammissione era stato accolto; la decisione non era stata appellata.

Dopo il giudicato, l’istituto comunicava nuovamente la non ammissione all’esame. La ricorrente agiva quindi per l’ottemperanza, lamentando il mancato riconoscimento dei crediti scolastici e la mancata determinazione del voto finale. In via subordinata chiedeva l’annullamento del verbale del Consiglio di classe, deducendo vizi di composizione dell’organo, irregolarità nelle sostituzioni dei docenti assenti e censure sul voto di comportamento. La domanda di ottemperanza era respinta con sentenza non definitiva, con conversione del rito e fissazione dell’udienza per l’esame delle censure di annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività della memoria avversaria, depositata nel termine di trenta giorni liberi antecedenti all’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Dichiara invece inammissibili, in quanto nuove, le censure sulla asserita mancanza di deleghe riferite ai professori supplenti, introdotte con memorie non notificate.

Sul merito, il Tribunale richiama il costante orientamento sulla discrezionalità tecnica delle valutazioni scolastiche. Il giudizio di non ammissione si fonda sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente ed è sindacabile solo per illogicità, difetto di istruttoria o travisamento. La media complessiva dei voti è irrilevante in presenza di voti negativi in materie qualificanti.

Quanto alla composizione, il Collegio richiama gli artt. 5, comma 1, e 193 d.lgs. n. 297/1994: il consiglio di classe è collegio perfetto, ma per assicurarne l’operatività il dirigente può sostituire il docente impedito con altro docente della stessa materia della medesima scuola. Nessuna norma impone che la sostituzione sia motivata nel verbale o che la delega vi sia allegata. Nel caso concreto i tre docenti assenti risultano regolarmente sostituiti e la docente chiamata in sostituzione appartiene alla medesima classe di concorso, che comprende tanto l’italiano quanto la storia.

L’astensione di un componente non determina la natura imperfetta del collegio: essa attiene all’esercizio dell’attività del singolo membro, non alla completezza dell’organo. La deliberazione a maggioranza resta quindi legittima. I residui profili di censura non sono idonei a incidere sull’esito finale, essendo determinante la presenza di due insufficienze e il voto contrario di sette docenti sulla revisione favorevole del voto di storia. Il voto di comportamento, attribuito all’unanimità e sufficiente, non assume rilievo ai fini dell’ammissione. Le censure sono integralmente respinte, con rigetto anche della domanda risarcitoria e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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