L’ottemperanza per la Carta del Docente e il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 36 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, e condanna l’Amministrazione inadempiente a dare esecuzione al giudicato. In caso di persistente inottemperanza, la nomina del commissario ad acta può essere disposta sin da ora, con contestuale assegnazione del termine per l’esecuzione, a semplice richiesta della parte interessata. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di euro 3.000,00 tramite la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, che aveva corrisposto soltanto le spese legali, senza dare seguito all’obbligo di erogazione del beneficio.
Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la rituale notifica della sentenza del giudice del lavoro in data 24 maggio 2024 e il suo passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Oristano. Risultava verificata anche la notifica del ricorso per ottemperanza, con conseguente inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, prima del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata.
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, disponendo la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione. La pronuncia riconosce il diritto della parte ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. Il commissario dovrà provvedere all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata, potendo ricorrere anche all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del medesimo d.l. n. 669 del 1996.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la condanna dell’Amministrazione, riducendo però i compensi a euro 400,00. La riduzione è motivata dalla natura seriale del contenzioso in materia e dalla circostanza che il difensore aveva discusso, nella medesima camera di consiglio, venti cause di contenuto identico, con attività difensiva standardizzata. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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