Inoppugnabilità dell’ordinanza sindacale e atto esecutivo non autonomamente lesivo (TAR Umbria n. 352 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui il Comune rende noto l’avvio dell’intervento sostitutivo per l’esecuzione d’ufficio di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente costituisce atto meramente esecutivo del provvedimento presupposto e non è autonomamente lesiva. La sua impugnazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse, una volta che l’ordinanza presupposta non sia stata tempestivamente gravata e sia divenuta inoppugnabile. È inoltre inammissibile il ricorso proposto senza notificazione ad almeno un controinteressato, qualora questi sia nominativamente indicato nel provvedimento quale titolare di un interesse qualificato e attuale alla sua conservazione. La qualità di controinteressato richiede un elemento sostanziale, l’interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente, e un elemento formale, l’indicazione nel provvedimento o l’agevole individuabilità in base a esso.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune aveva adottato un’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, disponendo l’abbattimento di quattro alberature site in proprietà privata a tutela della pubblica incolumità, con notifica agli allora proprietari nel maggio 2024. Dopo la contestazione dei presupposti da parte degli interessati e la produzione di una relazione tecnica di parte, il Comune aveva accertato l’inottemperanza e, con successiva ordinanza, aveva disposto l’esecuzione dei lavori in danno tramite ditta incaricata.
Nel novembre 2025 il Comune comunicava l’imminente avvio dell’abbattimento forzato delle due piante residue. Nel frattempo una delle originarie proprietarie era divenuta una società, destinataria della comunicazione insieme al primo ricorrente. I destinatari impugnavano la comunicazione e, quale atto presupposto, l’ordinanza sindacale originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare le eccezioni in rito, dichiarando anzitutto l’inutilizzabilità della memoria conclusionale e delle repliche dei ricorrenti, depositate l’ultimo giorno utile oltre le ore 12.00, nonché la tardività del deposito documentale rispetto al termine dei quaranta giorni liberi di cui all’art. 73, primo comma, cod. proc. amm.
Nel merito delle eccezioni, il Tribunale ha ritenuto fondata quella di irricevibilità, ex art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., delle censure avverso l’ordinanza sindacale originaria, pacificamente notificata nel maggio 2024 e non gravata nei termini di cui all’art. 29 cod. proc. amm. Il Collegio ha evidenziato che i ricorrenti non avevano impugnato neppure la successiva ordinanza con cui, preso atto dei verbali di verifica dell’inottemperanza, era stata disposta l’esecuzione dei lavori con addebito delle spese.
Da ciò discende l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione della comunicazione del novembre 2025, priva di autonoma lesività in quanto atto meramente esecutivo di provvedimenti divenuti inoppugnabili.
Il Collegio ha poi accolto l’eccezione di inammissibilità per mancata notificazione ad almeno un controinteressato, in violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Ad. Plen. n. 9 del 1996 e n. 22 del 1987), il Tribunale ha ribadito che la qualità di controinteressato esige un elemento sostanziale e un elemento formale, entrambi ravvisabili in capo al soggetto indicato nell’ordinanza quale proprietario dell’abitazione sovrastata dalle alberature, titolare di un interesse concreto e attuale alla conservazione degli atti gravati perché esposto al pericolo di cedimento.
Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile per tardività della notifica e in parte inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Nota della Redazione
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