Illegittima l’equiparazione tra recupero dell’esistente e nuove costruzioni nel cambio di destinazione d’uso (TAR Puglia n. 80 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 9, 97 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-bis della L.R. Puglia n. 33/2007, come modificato dall’art. 27, comma 1, L.R. Puglia n. 51/2021, nella parte in cui, estendendo la deroga al cambio di destinazione d’uso anche agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione, preclude al Comune di disciplinare in modo differenziato il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove costruzioni all’interno della medesima zona. L’equiparazione normativa tra riuso dell’esistente e nuova edificazione determina un vincolo di inscindibilità che sacrifica irragionevolmente la rigenerazione urbana, ledendo il principio di ragionevolezza, la tutela dell’ambiente e del paesaggio e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego al permesso di costruire, opposto dal Comune di Bari, per un intervento di cambio di destinazione d’uso da ufficio a residenziale di un fabbricato esistente, senza opere che comportassero incremento volumetrico o modifica della sagoma. L’immobile insiste in una zona mista, ove l’art. 39 delle N.T.A. del P.R.G. consente in via ordinaria l’uso residenziale e terziario nella misura del 50% ciascuno.
L’istanza, proposta ai sensi dell’art. 8-bis della L.R. Puglia n. 33/2007 e della delibera comunale che aveva attivato la deroga per la zona, veniva respinta in forza di una successiva deliberazione consiliare che, in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, aveva escluso l’intera zona dall’applicabilità della deroga, vietando il cambio d’uso sia per le nuove costruzioni sia per gli edifici esistenti, superando il precedente regime differenziato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminate le censure di parte ricorrente, ne ravvisa l’inidoneità a condurre all’accoglimento del ricorso a legislazione vigente. Il diniego ha natura vincolata, discendendo direttamente dalla preclusione normativa che impone al Comune di trattare in modo unitario l’esistente e le nuove costruzioni. L’accertata carenza di standard, riferita alle nuove edificazioni, si riverbera quale ostacolo insuperabile anche sul recupero dell’edificato, impedendo all’Ente di apprezzare la specificità dell’intervento di riuso.
Il Collegio esclude che possa percorrersi una lettura costituzionalmente orientata della norma. Il dato testuale dell’art. 27, comma 1, L.R. Puglia n. 51/2021, segnato dall’avverbio “altresì”, istituisce un vincolo di equiparazione giuridica automatica tra patrimonio esistente e nuove costruzioni. Tale interpretazione rigorosa, già fatta propria dal Consiglio di Stato nel sindacare la precedente disciplina comunale, costituisce ius receptum: ogni lettura selettiva risulterebbe contra legem e genererebbe un conflitto pratico di giudicati.
La questione di legittimità costituzionale viene, quindi, valutata sotto plurimi profili. Con riferimento all’art. 3 Cost., il Collegio ravvisa una violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità: l’equiparazione tra riuso di volumi esistenti e nuova edificazione contraddice le evidenze tecnico-scientifiche che distinguono l’impatto del consumo di suolo vergine da quello del recupero dell’edificato, determinando un cortocircuito rispetto alla stessa ratio legis volta a favorire la rigenerazione urbana.
Sotto il profilo dell’art. 9 Cost., la norma produrrebbe un effetto di eterogenesi dei fini: bloccando la trasformazione dell’esistente nelle zone sature, sposterebbe la domanda abitativa verso aree libere, incentivando la pressione edificatoria su suolo vergine. Il divieto assoluto di mutamento d’uso condannerebbe, inoltre, gli immobili che hanno perso la loro originaria vocazione a un’irreversibile obsolescenza funzionale, generando degrado del paesaggio urbano. Rispetto agli artt. 97 e 118 Cost., l’automatismo normativo comprime illegittimamente la discrezionalità pianificatoria del Comune, impedendo all’amministrazione di prossimità di apprezzare le specificità locali e realizzare l’interesse pubblico alla rigenerazione.
Il Collegio precisa che la pronuncia richiesta non mira a sindacare la scelta legislativa di estendere la deroga alle nuove costruzioni, ma esclusivamente l’automatismo che lega indissolubilmente le sorti del recupero dell’esistente a quelle delle nuove espansioni, impedendo ogni bilanciamento tra valori costituzionali. Dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza, il giudizio viene sospeso e gli atti trasmessi alla Corte Costituzionale.
Nota della Redazione
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