Qualifica di agente di pubblica sicurezza: potere prefettizio vincolato e requisiti tassativi (TAR Umbria n. 337 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di conferire agli addetti al servizio di polizia municipale la qualifica di agente di pubblica sicurezza è interamente vincolato all’accertamento dei requisiti tassativamente indicati dall’art. 5, comma 2, l. n. 65 del 1986, senza alcun margine di discrezionalità. La mancata previsione del requisito della buona condotta non integra una lacuna colmabile con rinvio alla disciplina generale delle autorizzazioni di polizia, né consente di estendere i parametri valutativi previsti per il porto d’armi. Il provvedimento prefettizio che conferisce o dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza non può pertanto fondarsi su ragioni di opportunità o su un giudizio di affidabilità ulteriore rispetto ai presupposti di legge.
Il Fatto
Una dipendente della polizia provinciale chiedeva al Prefetto il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, connessa all’esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. La Prefettura, all’esito dell’istruttoria e del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, negava il riconoscimento. A fondamento del diniego poneva il giudizio di inaffidabilità dell’interessata, desunto da una condanna per lesioni personali ex art. 582 cod. pen. e da reiterate segnalazioni per fatti di conflittualità familiare, ritenendo non configurabile il requisito della buona condotta.
La dipendente impugnava il diniego davanti al TAR Umbria con quattro motivi, deducendo la natura vincolata del potere prefettizio, la tassatività dei requisiti ostativi, l’illegittima trasposizione dei parametri discrezionali propri dei titoli di polizia e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente il primo e il secondo motivo, che investono l’art. 5, comma 5, l. n. 65 del 1986. Dopo aver ricordato il testo della disposizione, il Collegio dà atto dell’orientamento che estendeva i poteri valutativi del Prefetto oltre i requisiti legali, ritenendo necessaria una verifica di affidabilità dell’aspirante perché l’agente di pubblica sicurezza può essere autorizzato dal consiglio comunale a portare armi senza licenza.
Il Tribunale sceglie però di aderire all’indirizzo più recente, che qualifica il potere prefettizio come interamente vincolato. Il riferimento è a Cons. Stato, sez. IV, n. 105 del 2023, alla Cons. Stato, sez. III, n. 3120 del 2023 e alla Cons. Stato, sez. III, n. 8350 del 2024, secondo cui il provvedimento prefettizio non può prescindere dalle ipotesi tassativamente previste dalla normativa, che non ricomprendono le ragioni di opportunità declinate dall’Autorità. Il Collegio richiama anche la giurisprudenza di prime cure conforme, tra cui le pronunce del TAR Sicilia n. 3354 del 2025, del TAR Calabria n. 534 del 2025 e del TAR Campania n. 3788 del 2026.
La motivazione valorizza la ratio della norma. L’aspirante non è un soggetto qualsiasi, ma un agente di polizia municipale già investito di un pubblico servizio, la cui affidabilità può presumersi almeno iuris tantum. La mancata previsione della buona condotta non è un lapsus del legislatore né una lacuna colmabile con la disciplina generale sulle autorizzazioni di polizia. Il Collegio sottolinea che la facoltà di portare armi non è una prerogativa rilevante uti singuli, come nel caso del porto d’armi ex art. 43 TULPS, ma uno strumento per l’efficace esercizio delle funzioni ausiliarie, e che la dotazione dipende da una eventuale e previa deliberazione del consiglio comunale.
Ne deriva che il riconoscimento della qualifica costituisce la conseguenza ex lege dell’attribuzione di un determinato status e che il provvedimento gravato è viziato per violazione di legge, dovendo il Prefetto attenersi alla tassativa elencazione dell’art. 5, comma 5, l. n. 65 del 1986. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento del diniego. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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