Sequestro penale non preclude l’ordine di demolizione al proprietario (TAR Liguria n. 878 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un sequestro penale su un manufatto abusivo non determina la nullità né l’invalidità dell’ingiunzione demolitoria, costituendo solo un impedimento temporaneo alla sua esecuzione, con esonero dalla sanzione per la mancata ottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001. Il destinatario dell’ordine può infatti ottenere il dissequestro del bene per ottemperare. In materia di abusi edilizi, l’ordinanza di demolizione può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario dell’area anche se non è l’autore dell’abuso, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria. Il profilo soggettivo del proprietario incolpevole rileva solo per escludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, e non per paralizzare l’ordine.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in area collinare, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di una strada abusiva che attraversava la sua proprietà, deducendone la propria estraneità alla realizzazione dell’opera. Il provvedimento traeva origine da un procedimento avviato dall’Amministrazione per la rimozione del manufatto.

Avverso tale atto, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR deducendo: la nullità dell’ordinanza per la pendenza di un sequestro penale sull’area; il difetto di istruttoria e di motivazione; la violazione dei principi di collaborazione e buona fede, per avere il Comune adottato distinti provvedimenti nei confronti dei diversi proprietari dei terreni attraversati. Unitamente alla domanda caducatoria, veniva avanzata una pretesa risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo, escludendo che la sottoposizione dell’area a sequestro penale possa inficiare la legittimità dell’ordine di demolizione. La misura cautelare reale, infatti, determina esclusivamente una sospensione temporanea dell’esecuzione del ripristino, senza costituire un impedimento assoluto, considerata la possibilità per il destinatario di ottenere il dissequestro ai sensi dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen. e di adempiere all’ingiunzione.

Quanto al secondo motivo, il TAR ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, in caso di abusi edilizi, l’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari congiunti della sanzione demolitoria il proprietario e il responsabile dell’abuso. Ne consegue che l’ordine può essere legittimamente rivolto al proprietario anche se incolpevole, in quanto l’illecito edilizio ha natura permanente e la sanzione ha funzione ripristinatoria, prescindendo da dolo, colpa o buona fede. Il profilo soggettivo assume rilievo solo per evitare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area in caso di inottemperanza, e comunque il ricorrente non aveva dimostrato di aver attivato tutte le iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino.

Il terzo motivo è stato parimenti disatteso: l’adozione di ordinanze separate per ciascuna proprietà è legittima, non esistendo alcun divieto di incidere su singole posizioni giuridiche. Tale modus procedendi risulta anzi rispettoso delle posizioni soggettive, consentendo a ciascun interessato di far valere le peculiarità della propria situazione.

Respinta la domanda di annullamento, il Collegio ha conseguentemente rigettato l’istanza risarcitoria per difetto del requisito dell’ingiustizia del danno, compensando integralmente le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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