Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Umbria n. 324 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a una sentenza di condanna del giudice del lavoro al pagamento del bonus “carta del docente”, accerta la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione e assegna al Ministero un termine di sessanta giorni per l’esecuzione. La pendenza di una procedura amministrativa telematica di raccolta delle richieste non giustifica la sospensione dell’esecuzione né impone al creditore di attendere senza certezza di tempi. Nel caso di infruttuoso decorso del termine, può essere nominato un commissario ad acta nel Prefetto competente per territorio. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non va applicata quando, trattandosi di erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua.

Il Fatto

La parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 350 dell’11.07.2025, con cui il Ministero dell’istruzione è stato condannato a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500 annui, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre le spese legali.

Espone la ricorrente di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e di aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il bonus. Domanda quindi l’assegnazione di un termine di sessanta giorni al Ministero, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna alle astreintes ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. L’Avvocatura dello Stato si costituisce con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. La questione giuridica riguarda, dunque, i limiti entro cui può esigersi un comportamento collaborativo del creditore prima che questi si tuteli in giudizio.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in giudizi analoghi sulla carta docenti (sent. nn. 747-755, 784-798, 808-828, 840-852 e 868-885 del 2025). Esamina la tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, oltre che sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza.

Tale tesi non convince. La pretesa che il creditore attenda ulteriormente, senza certezza di tempi, prima di tutelarsi appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la necessità che il docente attivi la procedura telematica e attenda senza garanzie, né dispone la sospensione dei giudizi. In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi di pagamento, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

Quanto al commissario ad acta, il Collegio conferma l’individuazione nel Prefetto competente per territorio. Assegna quindi al Ministero sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme dovute e nomina fin d’ora il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, perché in caso di infruttuoso decorso del termine provveda in via sostitutiva al rilascio della carta e all’accredito delle somme, con compenso di euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante.

Il Tribunale esclude invece la penalità di mora: la difficoltà degli uffici ministeriali e la natura di contributo dell’erogazione renderebbero la misura iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in euro 800,00, a favore del difensore antistatario, commisurate ai minimi tariffari. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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